Nel settore edile al personale impiegato è solitamente corrisposta la retribuzione “mensilizzata”.
Una volta determinata la retribuzione da corrispondere su base mensile, si tiene conto del mese di lavoro, indipendentemente dal numero di ore ovvero giornate lavorate nel mese.
Il valore ottenuto è comprensivo di giorni di riposo, di ferie, di festività e di assenze che devono essere retribuite. Per i lavoratori assunti con tale qualifica è previsto un divisore giornaliero pari a 25.
Nella seguente tabella non sono elencate alcune poste della retribuzione (straordinario, trasferta, indennità varie, E.V.R.) per le quali si rinvia ad altre pagine del sito e/o a rivolgersi alla Propria Associazione di Categoria.
Paga base | è la paga contrattuale stabilita dal CCNL per uno specifico settore; individua la misura del compenso minimo spettante in misura eguale ai lavoratori di pari qualifica e/o livello di inquadramento. |
E.D.R. | questo elemento retributivo è nato dall’Accordo 31/07/92, per compensare la perdita di rivalutazione della contingenza bloccata a Novembre del 1991, ha un valore fisso. E’ considerato utile ai fini del computo delle seguenti voci: GNF, festivitá, permessi retributivi o Rol; indennitá sostitutiva di preavviso; TFR – trattamento di fine rapporto |
Indennità territoriale di settore | E’ una voce retributiva, in vigore dal 1960, congelata alla tornata contrattuale degli integrativi 1998 ai valori codificati a quella data nelle singole circoscrizioni territoriali. |
E.E.T. | Voce introdotta in sostituzione della Indennità territoriale di settore, a sua volta poi congelata e sostituita dal 1′ gennaio 2011 dall’E.V.R. |