I casi possibili sono due:
- Il versamento effettuato dalla Cassa Edile non é ancora stato reso dalla Banca nelle disponibilità del lavoratore (le banche si prendono a volte anche 5 giorni feriali di valuta);
- L’Impresa non è in regola e non ha versato gli accantonamenti del lavoratore;
- L’Impresa é in regola, ma la Cassa Edile non dispone dei dati bancari corretti del lavoratore (IBAN) e, quindi, non ha gli elementi sufficienti per fare l’accredito.
Con riferimento all’ultima problematica, si invita i lavoratori a verificare in prossimità delle liquidazioni (a giugno e a novembre) il dato del proprio IBAN sulla App mobile e, qualora l’IBAN sia scorretto o non sia noto alla Cassa Edile, a comunicarlo.
L’erogazione delle quote accantonate, per espressa previsione contrattuale, viene effettuata direttamente dalla Cassa Edile in due rate, senza che il lavoratore debba effettuare alcuna domanda, alle seguenti scadenze:
- entro il 31 luglio di ogni anno per gli importi singolarmente accantonati nel periodo da ottobre a marzo;
- entro il 10 dicembre di ogni anno per i residui importi singolarmente accantonati nel periodo dal aprile a settembre.
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G.N.F.