G.N.F. (Gratifica natalizia ferie) – Le risposte alle domande più frequenti dei Lavoratori

I casi possibili sono due:

  • Il versamento effettuato dalla Cassa Edile non é ancora stato reso dalla Banca nelle disponibilità del lavoratore (le banche si prendono a volte anche 5 giorni feriali di valuta);
  • L’Impresa non è in regola e non ha versato gli accantonamenti del lavoratore;
  • L’Impresa é in regola, ma la Cassa Edile non dispone dei dati bancari corretti del lavoratore (IBAN) e, quindi, non ha gli elementi sufficienti per fare l’accredito.

Con riferimento all’ultima problematica, si invita i lavoratori a verificare in prossimità delle liquidazioni (a giugno e a novembre) il dato del proprio IBAN sulla App mobile e, qualora l’IBAN sia scorretto o non sia noto alla Cassa Edile, a comunicarlo.

L’erogazione delle quote accantonate, per espressa previsione contrattuale, viene effettuata direttamente dalla Cassa Edile in due rate, senza che il lavoratore debba effettuare alcuna domanda, alle seguenti scadenze:

  • entro il 31 luglio di ogni anno per gli importi singolarmente accantonati nel periodo da ottobre a marzo;
  • entro il 10 dicembre di ogni anno per i residui importi singolarmente accantonati nel periodo dal aprile a settembre.