Il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro speciale, in forza del quale il datore di lavoro ha il dovere di impartire o di fare impartire, all’Apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché quest’ultimo possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’attività nell’Impresa medesima.
Nel settore artigiano il legislatore consente un utilizzo più ampio dell’istituto dell’apprendistato, rispetto a quello dell’industria.
Nel settore edile il personale apprendista è solitamente retribuito con la retribuzione oraria.
Pertanto, l’addetto dipendente percepisce un importo orario per tutte le ore effettivamente lavorate nel mese, nonché, per le ore cadenti nel mese che, pur non essendo state lavorate, per Legge o per Contratto devono essere retribuite totalmente o parzialmente.
Le tabelle artigiani contenute nel ns. sito sono valide solo per il conteggio dei versamenti alla Cassa Edile di Savona.
Le stesse sono determinate in conformità all’accordo 31 marzo 2011 che prevede che nelle province in cui è stipulato un contratto integrativo del C.C.N.L. sottoscritto dall’ANCE, dalle Associazioni Artigiane e dai Sindacati nazionali, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia siano quelli stabiliti da apposito accordo territoriale. (1)
(1) Vedi Accordo Territoriale del 21/06/2016 di definizione delle retribuzioni convenzionali
Inoltre nelle stesse non sono elencate tutte le altre poste della retribuzione (straordinario, trasferta, trasporto, mensa, indennità varie, E.V.R.) per le quali si rinvia ad altre pagine del sito e/o a rivolgersi alla Propria Associazione di Categoria.