Malattia (Il trattamento all’operaio degli eventi di) – Le risposte ai vs. quesiti

L’operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione dell’anzianità professionale per un periodo di:

  • 9 mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), in generale.
  • 12 mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario), se ha un’anzianità superiore a tre anni e mezzo.

Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, il periodo di conservazione del posto di lavoro è pari a:

  • 9 mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi.
  • 12  mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi.

Durante il periodo di malattia il lavoratore percepisce dall’Impresa un’indennità integrativa al trattamento posto in carico all’INPS. Una parte di tale importo gli viene successivamente rimborsato dalla Cassa Edile.

L’indennità integrativa giornaliera è pari = C * Retribuzione oraria *  N. ore, dove:

  • C è il coefficiente contenuto nella tabella seguente (è diversificato a seconda della durata della malattia e del periodo della stessa);
  • La retribuzione oraria è costituita da:  minimo di paga base +elemento economico territoriale +indennità territoriale di settore + ex indennità di contingenza.
  • N. ore è pari all’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per malattia diviso sei. (Ad esempio, per orario di lavoro di 40 ore settimanali, il N. ore è pari a 6,666. (Infatti: 40/6 =6,666)
Periodo
Casistica malattia
Coefficiente integrazione busta paga
Per 1°, 2° e 3° giorno
nel caso la malattia non superi i 6 giorni
0
Per 1°, 2° e 3° giorno
nel caso la malattia superi i 6 giorni
0,5495
Per 1°, 2° e 3° giorno
nel caso la malattia superi i 12 giorni
1,0495
dal 4° al 20° giorno
per le giornate indennizzate dall’INPS
0,3795
dal 21° al 180° giorno
per le giornate indennizzate dall’INPS
0,1567
dal 181° al 365°
per le sole giornate non indennizzate dall’INPS
0,5495

Il trattamento economico giornaliero è erogato dall’impresa all’operaio per 6 giorni alla settimana, escluse le festività.

L’impresa durante l’assenza dal lavoro per malattia dei propri dipendenti, nei limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa  Edile  la  percentuale  per  ferie  e  gratifica  natalizia  nella  misura  del 18,50% lordo (14,20% netto).