M.U.T. – Le risposte ai quesiti delle imprese

Il M.U.T. è il servizio messo a disposizione dal CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili) che consente la trasmissione delle denunce periodiche mensili, tramite la rete internet.

Il servizio consente di:

  1. Scaricare via internet i dati dal server M.U.T. necessari alla predisposizione della denuncia
  2. Compilare la denuncia sul personal computer della Impresa, anche in via automatica prelevando i dati dai software paghe della ditta
  3. Trasferire i dati al server M.U.T. con contestuale rilascio di una ricevuta comprovante l’avvenuta ricezione dei dati
  4. Visualizzare e stampare la situazione delle denunce inviate al server M.U.T.

Per informazioni dettagliate sulla modalità di sviluppo della procedura si rinvia alla sezione del sito “manuali” => “M,U.T.” raggiungibile dal seguente link  ove risultano rintracciabili le spiegazioni per le modalità di accreditamento ed installazione del software, nonché la manualistica e le F.A.Q.

La denuncia è l’atto formale con il quale l’impresa dichiara di svolgere i lavori in un determinato cantiere,  che gli stessi sono stati realizzati dai lavoratori, per i quali sono stati effettuati gli accantonamenti previsti dalle norme contrattuali, sulla base delle retribuzioni agli stessi dovute per le ore lavorate.

L’Impresa iscritta in Cassa Edile ha l’onere di provvedere mensilmente alla comunicazione dell’attività svolta dal proprio personale operaio dipendente.

All’atto pratico tale dovere si concretizza nella sviluppo mensile della procedura M.U.T.

Si identifica come “apertura delle denunce” l’operazione con cui la Cassa Edile provvede a mettere “in linea” alle imprese le denunce del mese da elaborare.

Fino a quel momento le imprese/consulenti del lavoro non sono in grado di gestire la denuncia stessa.  

In genere, l’operazione avviene il giorno 6 di ogni mese. A partire da tale data le Imprese o i loro Consulenti hanno la possibilità di effettuare lo scarico e la elaborazione del documento. 

Lo scarico del documento deve essere effettuato una sola volta nel mese; quindi, se per qualche motivo la redazione della denuncia sul computer non viene completata in una unica elaborazione, ma in più fasi, la denuncia non va riscaricata, ma semplicemente alla riapertura del programma M.U.T. occorre rientrare nella finestra “Apri denuncia” cliccando sulla prima voce del menù principale “Apri per la compilazione una denuncia già scaricata” e riaprire il file già in precedenza scaricato. 

Si raccomanda per altro di scaricare il file dal server M.U.T. quando effettivamente si ritiene di poi elaborare a breve la denuncia stessa.

Il MU.T. contiene tutti i dati necessari a identificare, classificare e quantificare le attività lavorative svolte dalla Impresa ai fini della determinazione dei contributi da corrispondere alla Cassa Edile. In sostanza il M.U.T. contiene:

  • I dati anagrafici della Impresa
  • I Cantieri
  • Gli operai attivi
  • Gli impiegati attivi (al fine del solo calcolo del contributo contrattuale Prevedi)
  • Le ore lavorative e non degli operai

Nel limite del possibile i dati, se già presenti nell’archivio server M.U.T. in quanto inseriti in precedenti denunce o in altre procedure, vengono riproposti.

I cantieri, ad esempio, non possono essere direttamente inseriti, ma vengono automaticamente prelevati dalla procedura “DNL”.

Il numero di ore ad operaio inserito in denuncia deve essere pari al numero di ore mensile teoricamente lavorabile (vedi tabella). A tal fine nella denuncia vanno inserite sia le ore effettivamente lavorate (escluso gli straordinari) che tutte le ore di eventuale assenza dal cantiere. Il limite va rapportato all’orario di lavoro svolto e, quindi, riproporzionato per i lavoratori part-time.

La denuncia M.U.T. va trasmessa in via telematica, indipendentemente dalla posizione contributiva, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza delle ore lavorate.(ad esempio: entro il 20 di febbraio va presentata la denuncia che si riferisce al mese di lavoro di gennaio).

La scadenza se cadente di sabato o in giorni festivi, si intende automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

L‘impresa è tenuta ad allegare via internet alla denuncia M.U.T. alcuni documenti che comprovino determinate situazioni dei lavoratori impiegati.  

Nello specifico:

Tipologia di assenza
Documento da produrre
Aspettativa non retribuita
Richiesta di aspettativa ricevuta dal lavoratore, firmata dallo stesso, contenente la descrizione delle motivazioni.
Nel caso di periodo di aspettativa inferiore a due settimane (lavoratore estero) trasmettere anche giustificativo 
viaggio (copia dei biglietti ad esempio)
Ore congedo matrimoniale
Copia del certificato di matrimonio
Ore congedo maternità/paternità
Certificato del medico specialista del SSN o convenzionato e quello del medico competente ai fini della prevenzione
e tutela della salute nei posti di lavoro.
Ore congedo paternità
Certificazione relativa alle condizioni di morte o grave infermità.
Ore congedo servizio militare
Comunicazione ricevuta da Ministero della Difesa attestante il periodo di richiamo alle armi
Ore permessi sindacali
Richiesta del sindacato.
Ore assemblee sindacali
Dichiarazione impresa
Ore corsi formazione
Attestato di frequenza rilasciato dall’Ente che ha tenuto il corso
Ore assenza provvedimenti disciplinari
Lettera di contestazione della Impresa con sanzione comminata.
Ore assenza funzioni elettive
Certificato rilasciato dal Presidente del seggio elettorale che attesti la durata dell’impegno.
Ore congedi parentali
Dichiarazione dela impresa ed eventuali certificati di morte e/o ricovero.
Ore assenza provvedimenti autorità giudiziaria
Idonea documentazione comprovante il fatto
Ore sciopero
Idonea documentazione comprovante la circostanza
Ore donazione sangue
Certificato rilasciato da Ospedale
Ore assenze ingiustificate sanzionate
Dichiarazione della Impresa su sanzione
Ore permessi non retribuiti
Dichiarazione della Impresa

Se l’impresa non presenta la denuncia nei modi e nei tempi stabiliti, anche se effettua regolarmente i versamenti, non consente alla Cassa Edile di assolvere ai propri compiti, ed in particolare:

  • di liquidare gli accantonamenti e le altre prestazioni agli aventi diritto (i lavoratori);
  • di rilasciare all’impresa la certificazione di regolarità, necessaria, ad esempio, per gli adempimenti previdenziali, per la riscossione dei S.A.L. nel caso di lavori pubblici, per la certificazione di qualità, per gli adempimenti relativi alla sicurezza sui cantieri, ecc..

Si, premesso che sono contrattualmente soggette a contribuzione Cassa Edile solo alcune tipologia di ore, il sistema del M.U.T. prevede dei controlli bloccanti per contrastare possibili fenomeni di evasione contributiva.

Con riferimento ad ogni lavoratore presente in denuncia, viene verificato che:

  • il numero di ore denunciato corrisponda al numero di ore teorico lavorabili nel mese;
  • con riferimento, poi, ad ogni specifica tipologia di ore di assenza, viene verificato il rispetto del massimale di ore contrattualmente previsto.

Nel caso di assenza che prevedono una giustificazione Cassa Edile pretende l’invio in allegato al M.U.T. della documentazione comprovante l’assenza.

Esempio:

nel caso di assenza per aspettativa viene richiesto di allegate la richiesta di aspettativa dell’operaio alla Impresa con firma di accettazione da parte di quest’ultima.

Per le ore non lavorative che contrattualmente presentano dei massimali annui (ferie, permessi retribuiti, ecc.) il M.U.T. utilizza dei contatori che vengono alimentati mensilmente da gennaio a dicembre di ciascun anno con le ore che vengono via via dichiarate dalle Imprese e che impedisce l’inserimento di ore eccedenti i limiti.

Nel dettaglio:

Il controllo è suddiviso per ferie “Anno corrente” e ferie “Anno precedente”. Possono essere indicate nel corso dell’anno solare al massimo 160 ore di “Ferie anno corrente” e 80 ore di “Ferie anni precedente”. Il limite va rapportato all’orario di lavoro e, quindi, riproporzionato per i lavoratori part-time. In caso di superamento del limite le ore eccedenti sono da considerare “ore sanzionate”.

Possono essere indicate nel corso dell’anno solare al massimo di 88 ore

Considerato che i permessi retribuiti possono essere goduti entro il 30 giugno dell’anno successivo, in caso di superamento del limite, l’Impresa dovrà riportare delle segnalazioni nelle note del lavoratore, in ordine al godimento di ferie residue degli anni precedenti. Il limite va rapportato all’orario di lavoro e, quindi, riproporzionato per i lavoratori part-time.

E’, invece, sottoposto ad autorizzazione preventiva l’inserimento di tutte le ore non lavorative che non presentano limiti contrattuali.

In sostanza qualora l’Impresa debba fare ricorso a tali tipologie di ore per raggiungere il massimale mensile ore dovrà fare preventiva richiesta preventiva (prima del giorno 5 di apertura delle denunce) in forma scritta alla Cassa Edile a mezzo dello specifico modulo “Dichiarazione per la dichiarazione delle ore contrattuali non lavorate” da inviarsi a mezzo e-mail o fax ed allegando alla domanda opportuna documentazione giustificativa dell’evento che ha impedito all’operaio di lavorare (vedi schema seguente).

Gli eventi di malattia/infortunio che si verificano nel mese oggetto di denuncia vanno gestiti nella apposita sezione (“Eventi di malattia/infortunio”).

Qui il compilatore deve indicare tutti i dati identificativi dello/i evento/i.

Il Compilatore deve inserire nell’apposito campo i numeri di protocollo telematico dei certificati telematici di malattia degli operai (copia per il datore di lavoro). L’utilizzo del campo è obbligatorio; il mancato inserimento corrisponde ad avviso di controllo bloccante.

Grazie all’inserimento dei numeri di protocollo dei certificati di malattia, il M.U.T. è in grado di interrogare direttamente il portale INPS; quindi, la Cassa Edile riceve autonomamente i dati relativi alla malattia è può prelevare direttamente copia del certificato stesso.

L’Utente (Impresa/Consulente) è esonerato dall’obbligo di invio del certificato cartaceo di malattia in allegato alla denuncia. La compilazione del campo (Id Certificato) è possibile:

  • manualmente, digitando il numero del protocollo telematico nelle caselle previste all’interno di ciascun evento di malattia;
  • in forma automatica, importando nella denuncia il flusso XML del certificato messo a disposizione da INPS ai datori di lavoro (per i riferimenti tecnici e normativi si può fare riferimento alla circolare INPS numero 117 del 09/09/2011 “Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia INPS. Ulteriori modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro privati tramite i propri intermediari”).
  • in forma automatica dal flusso prodotto dai software per la gestione delle Paghe.

Per i dettagli della procedura e per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alla lettura del “Manuale M.U.T. – Gestione certificati di malattia” visionabile e scaricabile  nell’area “Manuali” – “Sezione M.U.T.” Ai fini di una corretta compilazione dei campi si precisa che:

  • in caso di continuazione della malattia, non occorre inserire il numero di certificato, se già inserito il mese precedente;
  • in presenza di più certificati nel mese, occorre inserire tutti i numeri dei certificati;
  • bisogna inserire solo i numeri dei certificati relativi al mese per il quale si sta presentando il MUT (evitare di inserire i dati dei certificati relativi a mesi precedenti o successivi).

Nel caso in cui debba essere denunciato un evento con certificato senza numero (ricovero ospedaliero, certificato estero o certificato cartaceo per momentanei problemi del sito INPS, ecc.) è necessario inserire nel campo ID Malattia il codice numerico 99999999 (otto volte nove). Per gli eventi di infortunio/malattia professionale vi è l’obbligo di inviare i certificati cartacei.

Si precisa resta facoltà della Cassa Edile di richiedere copia dei certificati cartacei per gli eventi ordinari di malattia la Cassa Edile (quelli con il n. di certificato) nel caso in cui venissero riscontrate anomalie o incongruenze a seguito di controlli interni.

Nel caso di malattia la presentazione della documentazione cartacea è necessaria solo nei casi in cui il certificato medico emesso sia senza numero progressivo INPS e, cioè, nei casi di:

  • Ricovero ospedaliero
  • Certificato estero
  • Situazioni di momenti problemi del sito INPS che impediscano la emissione del certificato telematico

In tutti questi casi l’Impresa è tenuta a presentare (entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferisce la denuncia): copia dell’attestato comprovante l’inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea inidoneità al lavoro; copia del prospetto INPS di liquidazione dell’indennità di malattia compilato dall’impresa per la determinazione dell’indennità anticipata per conto dell’INPS. Si ricorda, inoltre, che qualora l’INPS trasmetta una comunicazione concernente il mancato riconoscimento della malattia (in tutto o in parte) per ritardata presentazione della certificazione o per giorni scoperti e non riconosciuti, ma erroneamente conteggiati dall’impresa, la stessa è tenuta ad inviare con cortese sollecitudine copia di tale comunicazione alla Cassa Edile, la quale provvederà ad impartire le necessarie istruzioni.

Nel caso di malattia professionale o infortunio, la documentazione cartacea va sempre presentata. l’Impresa è tenuta a fare pervenire alla Cassa Edile:

  • copia della denuncia di infortunio;
  • copia dell’attestato comprovante l’inizio e la durata dell’infortunio che comporta l’inidoneità al lavoro nonché gli eventuali attestati di proroga;
  • copia del prospetto di liquidazione rilasciato dall’INAIL per il periodo dell’infortunio, allorquando l’impresa stessa ne verrà in possesso.

Si ricorda, qualora l’INAIL trasmetta una comunicazione concernente il mancato riconoscimento dell’infortunio o della malattia professionale, l’impresa è tenuta ad inviare con cortese sollecitudine copia di tale comunicazione alla Cassa Edile, la quale provvederà ad impartire le necessarie istruzioni.

 

Le ore in eccedenza rispetto a quelle giustificate necessarie al raggiungimento del numero di ore lavorabili nel mese vanno indicate nel campo M.U.T. “ore permesso non retribuito sanzionato”.

Le ore indicate in tale tipologia sono soggette al Contributo Cassa Edile e all’accantonamento G.N.F. e vengono considerate ai fini del quorum ore per sussidi e prestazioni.

La scelta operata è conforme al disposto della Comunicazione n. 346 del C.N.C.E. del 21 marzo 2008 “Note sulle regole del Durc” la quale chiarisce in maniera esplicita l’obbligo delle Imprese/Consulenti di fornire chiarimenti delle ore indicate nelle denunce mensili ogniqualvolta la Cassa Edile riscontri anomalie di indicazione (e, cioè, utilizzo oltre il limite normale della fattispecie di ore esenti dal pagamento dei contributi) o intenda comunque a sua discrezione effettuarne una verifica a campione.

E non potrebbe essere diversamente, anche a logica, in un sistema che è fondamentalmente basato solo sulla autodichiarazione delle ore.

Il medesimo documento precisa pure che “per tutte le fattispecie di ore di norma esenti dal pagamento dei contributi Cassa Edile (permessi non retribuiti, ferie, permessi retribuiti, ecc.) nel caso in cui la Impresa non fornisca alla Cassa Edile esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell’orario contrattuale per ragioni particolari (ad esempio, nel caso di lavoratori stranieri) la posizione (che, quindi, viene considerata a priori irregolare) potrà essere regolarizzata dall’Impresa mediante il pagamento di una sanzione corrispondente all’Importo dei contributi dovuti alla Cassa Edile, esclusi gli accantonamenti, calcolato sulle ore eccedenti i richiamati limiti”.