(FAQ sulla Congruità n. 9 Cnce Comunicazione n. 798 del 11/11/2021)
IL D.M. all’art. 5, comma 5 sancisce che “ai fini del comma 1, l’impresa affidataria risultante non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato accordo collettivo del 10 settembre 2020”.
Pertanto, relativamente ai costi non registrati presso la Cassa, questi saranno considerati al momento della richiesta di congruità, non andando ad alimentare il contatore durante il periodo di esecuzione dei lavori, pur essendo visibili all’impresa affidataria.