2022/03/03 – Allegato 8 – Norme per le riserve

(Allegato all’Accordo Nazionale di rinnovo del C.C.N.L. Edilizia Industria sottoscritto in data 03/03/2022)

Le parti convengono che, salvo quanto già previsto nella contrattazione collettiva, gli specifici Fondi degli Enti paritetici non dovranno generare riserve che ammontino, singolarmente, a somme che eccedano quanto derivante dal relativo flusso contributivo dell’anno precedente.

Eventuali somme in eccedenza andranno utilizzate secondo modalità individuate dalla contrattazione integrativa territoriale ex art. 38. In caso di integrativi territoriali in corso di validità, nelle more dei rispettivi rinnovi, l’utilizzo delle suddette eccedenze potrà costituire oggetto di accordi territoriali, la cui vigenza sarà vincolata alle scadenze della contrattazione di secondo livello.

Le parti convengono inoltre che, con riguardo agli importi per gratifica e ferie e altri istituti non riscossi dai lavoratori e agli importi per rimborso malattia e infortunio e altri istituti non riscossi dalle imprese, decorsi cinque anni (e previa dimostrazione di ciascun tentativo di accredito e/o comunicazione in merito,
effettuati annualmente dalla Cassa edile rispettivamente al lavoratore e all’impresa beneficiari, ancorché con esito negativo), le relative somme debbano essere utilizzate, nel limite del 70%, rispettivamente per prestazioni a favore degli operai e per premialità a favore delle imprese iscritti alla relativa Cassa, con modalità che saranno individuate dalie parti sociali territoriali.

Il restante 30% delle predette somme resta accantonato, al fine di poter liquidare gli importi spettanti ai singoli beneficiari, nel caso di eventuale