Premesso che sono contrattualmente soggette a contribuzione Cassa Edile solo alcune tipologie di ore, il sistema del MUT prevede dei controlli bloccanti per contrasto possibili fenomeni di evasione contributiva.
Per le ore non lavorative che contrattualmente presentano dei massimali annui (ferie, permessi retribuiti, ecc.) Il MUT utilizza dei contatori che vengono alimentati mensilmente da gennaio a dicembre di ciascun anno con le ore che vengono via via dichiarate dalle Imprese e che impedisce l’inserimento di ore eccedenti i limiti contrattuali.
Il sistema di controllo tiene conto del diritto alle ferie / permessi si acquisisce progressivamente nell’anno solare e l’operaio matura ogni mese lavorato un rateo di feria paria a 1/12 della quantità di ferie / permessi complessivamente godibile nell’anno solare. Tiene altresì conto della consuetudine di alcune Imprese di anticipare, nel limite annuale, ai lavoratori nel corso dell’anno solare (e soprattutto nel mese di agosto) ore di ferie / permessi non ancora maturati dal dipendente.
L’inserimento delle ore di ferie accordate al lavoro va effettuato utilizzando i seguenti campi:
- il campo “Ferie maturate anno corrente” fino all’ammontare dei massimali sotto elencati che corrisponde al valore di ferie effettivamente maturato dal lavoratore.
assunto in corso d’anno | in forza a gennaio | Limitatore ore |
---|---|---|
Mese di assunzione (se assunto prima del giorno 16) | Gennaio | 14 |
2′ mese di lavoro | Febbraio | 27 |
3′ mese di lavoro | Marzo | 40 |
4′ mese di lavoro | Aprile | 54 |
5′ mese di lavoro | Maggio | 67 |
6′ mese di lavoro | Giugno | 80 |
7′ mese di lavoro | Luglio | 94 |
8′ mese di lavoro | Agosto | 107 |
9′ mese di lavoro | Settembre | 120 |
10′ mese di lavoro | Ottobre | 134 |
11′ mese di lavoro | Novembre | 147 |
Dicembre | 160 |
- Il campo “Ferie anticipate anno corrente” per la quota eccedente ai ratei maturati dal lavoratore (tale quantità sommata a quella del totalizzatore “Ferie maturate anno corrente” non può superare il valore di 160).
- Il campo “Ore sanzionate” per eventuali quantità non ammesse nei due campi precedenti in quanto eccedenti il massimale anno solare di 160 ore.
L’inserimento delle ore di permessi retribuiti accordate al lavoro va effettuato utilizzando i seguenti campi:
- il campo “Ferie maturate anno corrente” fino all’ammontare dei massimali sotto riportato che corrisponde al valore di ferie effettivamente maturato dal lavoratore.
assunto in corso d’anno | in forza a gennaio | Limitatore ore |
---|---|---|
Mese di assunzione (se assunto prima del giorno 16) | Gennaio | 8 |
2′ mese di lavoro | Febbraio | 15 |
3′ mese di lavoro | Marzo | 22 |
4′ mese di lavoro | Aprile | 30 |
5′ mese di lavoro | Maggio | 37 |
6′ mese di lavoro | Giugno | 44 |
7′ mese di lavoro | Luglio | 52 |
8′ mese di lavoro | Agosto | 59 |
9′ mese di lavoro | Settembre | 66 |
10′ mese di lavoro | Ottobre | 73 |
11′ mese di lavoro | Novembre | 81 |
Dicembre | 88 |
- Il campo “Permessi retribuiti anticipati anno corrente” per la quota eccedente ai ratei maturati dal lavoratore (racconto quantità sommata a quella del totalizzatore “Permessi retribuiti maturati anno corrente” non può superare il valore di 88).
- Il campo “Ore sanzionate” per eventuali quantità non ammesse nei due campi precedenti in quanto eccedenti il massimale anno solare di 88 ore
L’inserimento delle ore di permesso non retribuite accordate al lavoro va effettuato utilizzando i seguenti campi:
- il campo “Permessi non retribuiti anno corrente” fino all’ammontare dei massimali sotto elencare che corrisponde al valore di permessi effettivamente maturati dal lavoratore.
assunto in corso d’anno | in forza a gennaio | Limitatore ore |
---|---|---|
Mese di assunzione (se assunto prima del giorno 16) | Gennaio | 4 |
2′ mese di lavoro | Febbraio | 7 |
3′ mese di lavoro | Marzo | 10 |
4′ mese di lavoro | Aprile | 14 |
5′ mese di lavoro | Maggio | 17 |
6′ mese di lavoro | Giugno | 20 |
7′ mese di lavoro | Luglio | 24 |
8′ mese di lavoro | Agosto | 27 |
9′ mese di lavoro | Settembre | 30 |
10′ mese di lavoro | Ottobre | 34 |
11′ mese di lavoro | Novembre | 37 |
Dicembre | 40 |
- Il campo “Permessi non retribuiti anticipati anno corrente” per la quota eccedente ai ratei maturati dal lavoratore (tale quantità sommata a quella del totalizzatore “Permessi retribuiti maturati anno corrente” non può superare il valore di 40).
- Il campo “Ore sanzionate” per eventuali quantità non ammessi nei due campi precedenti in quanto eccedenti il massimale di 40 ore previsto per l’intero anno solare.
- Il campo “Ferie anni precedenti” è utilizzabile solo ed esclusivamente nel caso in cui il lavoratore disponga ancora al 31 dicembre dell’anno precedente di un avanzo di ferie permessi retribuiti non utilizzati negli anni precedenti.
- L’Impresa nel mese di gennaio deve produrre alla Cassa Edile di Savona il LUL dei lavoratori che dispongono di ferie residuali.
- Sulla base dei dati indicati sulla busta paga e verificata la loro congruità degli stessi con i dati contenuti nelle denunce presentate dall’Impresa, Cassa Edile provvede a personalizzare il massimale del campo.
- Il campo “Ore permessi retribuiti anni precedenti” è utilizzabile solo ed esclusivamente nel caso in cui il lavoratore disponga ancora al 31 dicembre dell’anno precedente di un avanzo di ore permessi retribuiti non utilizzati.
- L’Impresa nel mese di gennaio deve produrre alla Cassa Edile di Savona il LUL dei lavoratori che dispongono di permessi retribuiti residuali.
- Sulla base dei dati indicati sulla busta paga e verificata la loro congruità degli stessi con i dati contenuti nelle denunce presentate dall’Impresa, Cassa Edile provvede a personalizzare il massimale del campo.
- Considerato che i permessi retribuiti possono essere goduti entro il 30 giugno dell’anno successivo, il massimale è usufruibile solo per i mesi compresi da gennaio e giugno e viene azzerato a far data dalla denuncia del mese di luglio.
Le ore di ferie e permessi, che si trovano nelle denunce MUT nei limiti dei massimali mensili previsti (ore effettivamente maturate dal lavoratore), sono esenti a contribuzione e ad accantonamento.
All’atto della presentazione della denuncia MUT le ore indicate in eccedenza rispetto a quelle dei massimali mensili previsti, ma ricomprese nel limite del massimale solare annuo (160 ore ad esempio nel caso delle ferie) saranno soggette a sola contribuzione.
Ed al termine dell’anno solare i contributi versati per le ore ferie e permessi che hanno consolidato la loro natura di ferie e / o permessi anticipati (e cioè che risulteranno effettivamente maturate e godute anticipatamente) verranno rimborsati all’Impresa in regola con la Cassa Edile.
Le ore non lavorate eccedenti i limiti annuali saranno, invece, soggette nelle singole denunce MUT al pagamento dei contributi e degli accantonamenti.
giustificate necessarie al raggiungimento del numero di ore lavorabili nel mese vanno indicate nel campo M.U.T. “ore permesso non retribuito sanzionato”.
Le ore indicate in tale tipologia sono soggette al Contributo Cassa Edile (non all’accantonamento GNF) e vengono considerate ai fini del quorum ore per sussidi e prestazioni.
La scelta operata è conforme al disposto della Comunicazione n. 346 del C.N.C.E. del 21 marzo 2008 “Note sulle regole del Durc” la quale chiarisce in maniera esplicita l’obbligo delle Imprese/Consulenti di fornire chiarimenti delle ore indicate nelle denunce mensili ogniqualvolta la Cassa Edile riscontri anomalie di indicazione (em cioè, utilizzo oltre il limite normale della fattispecie di ore esenti dal pagamento dei contributi) o intenda comunque a sua discrezione effettuarne una verifica a campione.
E non potrebbe essere diversamente, anche a logica, in un sistema che è fondamentalmente basato solo sulla autodichiarazione delle ore.
Il medesimo documento precisa pure che “per tutte le fattispecie di ore di norma esenti dal pagamento dei contributi Cassa Edile (permessi non retribuiti, ferie, permessi retribuiti, ecc.) nel caso in cui la Impresa non fornisca alla Cassa Edile esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell’orario contrattuale per ragioni particolari (ad esempio, nel caso di lavoratori stranieri) la posizione [che, quindi, viene considerata a priori irregolare] potrà essere regolarizzata dall’Impresa mediante il pagamento di una sanzione corrispondente all’importo dei contributi dovuti alla Cassa Edile, esclusi gli accantonamenti, calcolato sulle ore eccedenti i richiamati limiti”.
Ovviamente qualora si tratti della diversa ipotesi di lavoro prestato e non denunciato in Cassa Edile, dovranno essere corrisposti sia gli accantonamenti che i contributi.