I permessi retribuiti

In edilizia per gli operai i permessi contrattuali annui vengono retribuiti direttamente dal datore di lavoro alla scadenza di ciascun periodo di paga con l’inserimento nel cedolino paga di una specifica voce, corrispondente ad una maggiorazione pari al 4,95 per cento. Questa percentuale è calcolata su determinati elementi retributivi consistenti nella retribuzione percepita per le ore di effettivo lavoro e per il trattamento economico per le festività.

Quindi, in caso di effettivo godimento delle ore di permessi da parte dell’operaio, il datore di lavoro non è tenuto alla corresponsione di alcuna retribuzione in quanto già corrisposta mese per mese.

L’ammontare totale annuale dei permessi individuali è pari a 88 ore con una maturazione in ragione di un’ora ogni venti ore di lavoro effettivamente prestato.

Nel calcolo sono computate anche le ore di assenza per malattia o infortunio purché indennizzate ed il congedo matrimoniale.

I permessi sono usufruiti, compatibilmente con le esigenze del lavoro, su richiesta dell’operaio che deve pervenire all’impresa con congruo preavviso.

I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

Le ore relative ai permessi non goduti sono da considerarsi perse a far data dal 1° luglio dell’anno successivo a quello di maturazione.

Il relativo trattamento economico risulta essere stato comunque assolto dall’impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale del 4,95% di maggiorazione riconosciuta mensilmente nella busta paga.