Le prestazioni di cui al Regolamento Fondo Prepensionamenti sono riconosciute dalla Casse Edili/Edilcasse per agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il raggiungimento.
Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.
Laddove sussistano i requisiti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:
- 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
- 24 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
- 18 mesi di integrazione al reddito, nell’ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
La prestazione contributiva (di cui ai punti 1 e 2) sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge e previa richiesta, abbiano ottenuto l’autorizzazione dell’Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
L’importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall’Inps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.
La prestazione di integrazione al reddito (di cui al punto 1 e 3) è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.
Tutti i lavoratori operai che con 2.100 ore di montante contributivo APE negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro al netto dei periodi cassa integrazione, si trovino nelle seguenti condizioni:
- rientrare nelle ipotesi di fine contratto di lavoro a tempo determinato, licenziamento collettivo, licenziamento per GMO con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi; definizione di una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro così come previsto dall’art 14 del D.L. 104 del 14 agosto 2020;
- raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi o trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento (cfr. par 1);
- possedere i requisiti di legge per ottenere l’autorizzazione dall’Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
Fondo Nazionale:
Alla Cassa Edile dove risulta iscritto il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro
Fondo Territoriale:
Alla Cassa Edile/Edilcassa presso la quale risulta iscritto il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Sarà poi quest’ultima a verificare la Cassa competente (dove risulta maggiore contribuzione ai fini APE) attraverso la Banca dati Ape sulla base degli aggiornamenti mensili effettuati dalle Casse.
Fondo Nazionale:
la Cassa Edile/Edilcassa dove il lavoratore ha presentato la domanda;
Fondo Territoriale:
la Cassa Edile nella quale risultano più contribuzioni ai fini Ape nell’ultimo biennio.
1) La domanda (fac simile Domanda all. 1) deve essere corredata da:
- Ecocert o specifica certificazione Inps idonea all’accesso alla pensione anticipata;
- Stima ipotetica del periodo di Naspi spettante;
- Ipotesi data presunta di pensionamento
2) Ricevuta e protocollata la domanda, la Cassa Edile/Edilcassa verifica tutti i requisiti e le condizioni richiesti e compila l’apposita scheda da trasmettere telematicamente alla CNCE per la stesura della graduatoria. (fac simile Scheda all. 2)
La CNCE stilerà la graduatoria nazionale trimestrale sulla base delle schede pervenute dalle Casse, sulla base dei criteri individuati negli allegati al Regolamento e accantonerà le somme destinate ai lavoratori beneficiari presso le singole Casse entro:
- 1° gennaio; 1° aprile; 1° luglio; 1° ottobre di ogni anno, per tutte le domande pervenute sino al giorno 15 del mese precedente.
Le richieste non rientranti nella graduatoria avranno priorità nel trimestre successivo.
L’erogazione della prestazione è soggetta a ritenuta fiscale (basata su aliquota IRPEF a scaglioni) al pari delle altre prestazioni erogate al lavoratore dalla Cassa Edile.
La trattenuta viene versata dalla Cassa Edile all’Agenzia delle Riscossioni mediante modello F24 (codice tributo 1001).
Nei termini previsti dalla normativa, la Cassa Edile procede annualmente, come di consueto, in qualità di sostituto d’imposta, all’invio della certificazione unica (modello CU) al lavoratori interessati, con indicate le somme versate in loro favore.