(Parere del Fondo Prevedi a quesito formulato da alcune Casse Edili)
Oggetto: contribuzione a Prevedi durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni
Spett.li Parti Istitutive,
facciamo seguito ad alcuni quesiti inerenti all’oggetto pervenutici da alcune Casse Edili e da alcune aziende, e ai conseguenti approfondimenti effettuati sull’Atto istitutivo e sullo Statuto del Fondo Pensione con il supporto dei legali della società Mefop S.p.A., per condividere le seguenti considerazioni in merito.
Il vademecum sul calcolo del contributo contrattuale approvato da codeste Parti Istitutive il 20 febbraio 2015 stabilisce che tale contributo “deve essere calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, con esclusivo riferimento alle ore ordinarie effettivamente lavorate. Non dovranno conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore come ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc.”.
Per gli impiegati, inoltre, stabilisce che il contributo contrattuale “dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario … Sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza per malattia, cassa integrazione e aspettativa non retribuita”.
Durante il periodo di cassa integrazione, quindi, il contributo contrattuale è sospeso.
L’art. 2120 comma 3 del codice civile stabilisce che “in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale”, la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR è quella “a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”.
Ne deriva che, durante l’applicazione della Cassa Integrazione Guadagni, il T.F.R. matura per intero e quindi, se destinato alla previdenza complementare, deve essere versato al Fondo Pensione nella misura a suo tempo scelta dal lavoratore.
L’art. 13 dell’Atto istitutivo di Prevedi (Accordo del 9 aprile 2001) stabilisce che “in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l’obbligo contributivo è disciplinato dal precedente articolo 11”. L’art. 11 a sua volta stabilisce che la contribuzione viene calcolata “sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR”.
L’art. 8 dello Statuto del Fondo, a suo tempo redatto dalle Parti Istitutive del Fondo, nel rendere operative le sopra richiamate disposizioni dell’Atto istitutivo, stabilisce che: comma 12. “In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico dell’azienda effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro”. comma 13. “In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione al fondo a carico dell’azienda è sospesa ma i lavoratori iscritti possono proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione”.
Lo Statuto, quindi, propone un’unica soluzione per la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa che, nel commisurare la contribuzione a Prevedi al trattamento retributivo a carico dell’azienda effettivamente corrisposto, include anche la cassa integrazione guadagni.
L’art. 8 comma 2 del D.lgs. 252/05, inoltre, stabilisce che la contribuzione al Fondo, ove prevista in forma percentuale, venga determinata sulla retribuzione assunta per il calcolo del T.F.R.
Dal combinato disposto tra il citato art. 8 del D.lgs. 252/05 e la sopra richiamata disposizione statutaria, si può desumere che il contributo percentuale a Prevedi, durante il periodo di CIG, si calcoli sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR ridotta in misura corrispondente alla retribuzione a carico dell’azienda corrisposta al lavoratore: quindi, se quest’ultima è pari all’x% della retribuzione contrattuale ordinaria, la contribuzione a Prevedi a carico azienda e a carico lavoratore sarà calcolata sull’x% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
Vi preghiamo di voler segnalare al Fondo Prevedi, entro il 7 maggio p.v., eventuali Vs. annotazioni o interpretazioni difformi rispetto a quelle sopra riportate, in mancanza delle quali il Fondo risponderà alle istanze ricevute riportando le conclusioni sopra argomentate.
Nel ringraziarVi per la cortese attenzione e collaborazione, porgiamo un cordiale saluto.