Formazione e sicurezza sul Lavoro (Protocollo sulla)

Lo svolgimento di un’adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell’attività produttiva nell’industria delle costruzioni.

La formazione alla sicurezza deve pertanto essere potenziata e uniformata nel territorio nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione e coordinamento tra gli Enti Scuola e i Comitati Paritetici Territoriali.

A tal fine, è determinante il ruolo della Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, per fornire gli opportuni ed adeguati indirizzi ai singoli Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, dislocati sul territorio nazionale.

Il CPT è l’Ente Paritetico deputato a svolgere una funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell’interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita le seguenti attività:
effettua visite di consulenza tecnica e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;

  1. svolge le attività previste dal D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09 nonché le attività di formazione ed informazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;
  2. assiste le imprese ed i lavoratori per trasferire tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09;
  3. informa e aggiorna i dirigenti ei preposti in materia di sicurezza all’interno dei cantieri.

Per le attività di cui al comma precedente, le imprese iscritte alle Casse Edili sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli Accordi stipulati in sede territoriale, che deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite di assistenza e consulenza nei cantieri programmabili annualmente nell’ambito territoriale.

Tale programmazione dovrà essere comunicata alla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.

Il contributo individuato al livello territoriale sarà ripartita per le finalità proprie del CPT e comunque alle attività di consulenza e assistenza alle imprese all’interno dei cantieri non potrà essere dedicata una percentuale non inferiore alla misura che sarà definita dalle parti sociali nazionali entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente ccnl.

Tale disposizione dovrà essere applicata anche nelle realtà costituite ai sensi dell’art. 109 del vigente ccnl che prevede gli Enti paritetici territoriali unificati Scuola Edile e Comitato Paritetico Territoriale, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attribuite a ciascuno di tali Enti.

Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate dai tecnici del CPT su espressa richiesta delle imprese, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite nonché in via autonoma dall’Ente paritetico, seguendo criteri di territorialità o di tipologia produttiva.

Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell’ambito del singolo cantiere, l’Ente paritetico territoriale provvederà, laddove compatibile con le esigenze tecnico – organizzative dello stesso, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti la prima volta .

Gli interventi formativi, informativi e l’addestramento specifico nella materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall’impresa in collaborazione con il CPT, laddove realizzati sul luogo di lavoro, oppure dall’impresa in collaborazione con l ‘Ente Scuola se svolti al di fuori del cantiere, nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante il lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell’ arte. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e sm.

I dirigenti ei preposti ricevono una cura del datore di lavoro, anche presso l’Ente Scuola, in collaborazione con il CPT, un’adeguata e specifica formazione.

L’informazione e l’aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all’interno del cantiere sono svolte dal CPT. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall’art. 37, co. 7 del D.Lgs. 81/08 e sm.

È affidata al Formedil la redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09, il quale dovrà avvalersi della CNCPT per tutte le parti concernenti la sicurezza.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e / o territoriale ha diritto ad una formazione iniziale e continua particolare, da assolversi presso la Scuola Edile. La formazione in materia di salute e sicurezza riguarda i rischi individuati nell’ambito del cantiere in cui esercita la propria rappresentanza, è richiesta al CPT.

La durata minima dei corsi di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per  la sicurezza aziendale è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottata, con verifica di apprendimento.

La durata dei corsi di aggiornamento periodico non può essere inferiore a 4 ore  annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

È affidata al sistema dei CPT la formazione specifica del cantiere connessa e correlata alle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dal CPT stesso nella normale attività di assistenza alle imprese ed ai lavoratori.

Il CPT e l’Ente Scuola, sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell’erogazione della formazione in materia di sicurezza.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione professionale approvato dalle Parti Sociali nazionali su proposta del Formedil nazionale.

Al fine di omogeneizzare l’attività dei CPT territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni CPT effettuerà, senza alcun onere aggiuntivo, il Coordinamento regionale dei CPT afferenti alla Regione di appartenenza. Tali Coordinamenti, ferma restando l’autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee guida stabilite al livello nazionale, utilizza un processo di armonizzazione dell’attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale.