[tabby title=”Premessa”]
In relazione a quanto disposto:
- dal Testo Unico per la sicurezza con particolare riferimento all’articolo 99 che prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’Allegato XII e che inoltre gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni […] possono richiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza e all’articolo 90 che prevede, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori
l’inoltro di copia delle notifiche anche alle Amministrazioni concedenti; - dall’Avviso comune del 17 maggio 2007,dalla legge 296/2006, dal Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli indici di congruità contributiva recepiti dal ccnl 18 giugno 2008 (che dovevano entrare in vigore dal 1 gennaio 2010 a condizione che tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della Cnce avessero provveduto al recepimento della relativa disciplina)
le parti concordano sulla necessità di:
- attuare una politica per la effettiva sinergia tra gli Enti Bilaterali che permetta di porre in essere un meccanismo efficace e snello che comporti la massima ottimizzazione delle risorse a disposizione del sistema bilaterale per il raggiungimento dei fini sopraesposti;
- attuare una concreta interazione tra i diversi organi affinché nella fase preliminare delle opere vengano tracciate le linee guida per un operato ispirato alla massima garanzia per i soggetti coinvolti nei lavori, prevedendo l’automatismo dell’informativa sulla notifica preliminare;
- attivare attraverso le Casse Edili (già riconosciute nell’Avviso Comune del 2007 quali enti adibiti al rilascio del Durc munito della congruità), la verifica dell’incidenza del costo del lavoro della manodopera sulla base delle tabelle sottoscritte dalle parti sociali nel citato Avviso Comune e inserite nel ccnl del 2008.
[tabby title=”Compiti della Cnce”]
Sarà affidato alla CNCE la progettazione di un sistema informatico nazionale omogeneo territorialmente, che tenga conto delle esperienze e dei sistemi applicativi già in essere sul territorio, articolato su base territoriale, che permetta la creazione di una Banca Dati territoriale di settore con le seguenti caratteristiche.
[tabby title=”Contenuti del sistema informatico”]
1) Il sistema informatico deve ricevere tutti i dati contenuti nelle notifiche preliminari ed elencati di seguito:
1. Data della comunicazione
2. Indirizzo del cantiere
3. Committente nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
4. Natura dell’opera
5. Responsabile dei lavori nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durate la progettazione dell’opera, nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durate la realizzazione dell’opera, nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
9. Durata presunta dei lavori in cantiere
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
12.Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori
14. Attribuzione di una codifica per cantiere.
2) Questi dati dovranno essere integrati con:
- tutte le informazioni relative ai singoli cantieri dell’impresa e all’intera filiera degli eventuali subappalti assegnati, indicando la provenienza e la situazione afferente tutti i lavoratori interessati;
- l’importo presuntivo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d’opera;
- il committente o il responsabile dei lavori dovrà inserire nella notifica preliminare anche tutti i dati relativi alla parte di lavoro effettuato dai lavoratori autonomi e dalle imprese non edili;
- i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti nei singoli cantieri affinché si abbia un quadro chiaro e completo del personale occupato, tale da rendere più agevole il controllo sulla regolarità sia in ambito contributivo che retributivo, nonché in materia di salute e sicurezza nei lavori.
3) Il sistema informatico dovrà prevedere anche l’incrocio dei dati con quelli del MUT per le verifiche anche in sede di attestazione della regolarità contributiva (le imprese integreranno la Banca dati, attraverso la denuncia mensile articolata per cantiere – denunciando le ore svolte dai propri lavoratori – in ogni singolo cantiere attivo nel mese) per mezzo, appunto, del MUT, con indicazione del livello di inquadramento e della mansione del lavoratore.
* * *
[tabby title=”Casse Edili”]
La banca dati di settore dovrà permettere alla Cassa Edile di controllare attraverso questi dati direttamente la congruità complessiva del valore dell’opera totale, secondo le procedure tecnico informatiche che saranno individuate dalle parti sociali nazionali entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Alla fine dell’opera, infatti, all’atto del saldo finale nel caso di opera pubblica e contestualmente alla dichiarazione di cui all’art. 25 comma 1 lettera b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 relativa alla richiesta del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato nel caso di lavori privati ai soli fini di controllo della regolarità attestata dalla Cassa Edile, dovrà essere richiesto un Durc finale comprensivo della verifica della congruità della manodopera, che permetta il controllo del rispetto della reale incidenza della stessa, in termini di versamenti presso le Casse Edili, secondo gli indici di cui all’Avviso Comune del 17 maggio 2007.
Ferma restando la sua adozione da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della Cnce, la verifica della congruità andrà in vigore, in via sperimentale, nelle province e con decorrenza che le parti sociali nazionali individueranno entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Entro il medesimo termine le parti sociali nazionali individueranno anche la decorrenza sull’intero territorio nazionale.
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[tabby title=”Ulteriori compiti Cnce”]
È affidato alla Cnce, anche per i necessari collegamenti con il software “MUT”,
il compito di realizzare una BANCA DATI nazionale anagrafica.
Ogni Cassa Edile, terminata la singola opera ed effettuata la verifica della congruità, provvederà ad inoltrare e ad aggiornare la Banca Dati nazionale anagrafica, costituita presso la Cnce, con i seguenti elementi:
- lavoratori
- imprese
- numero Durc emessi per ciascuna impresa.
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[tabby title=”Commissioni territoriali”]
Le parti sociali ritengono necessario che in ogni provincia, ferma restando l’autonoma attività di controllo dei soggetti interessati, nell’ambito di una apposita commissione provinciale di coordinamento, partecipata da rappresentanti della Cassa Edile e del Cpt, della Direzione provinciale del lavoro e delle Asl, dell’INPS e INAIL, sia prevista una seduta concertativa preventiva, nella quale definire in maniera puntuale un percorso di interventi, anche programmati, del personale tecnico degli enti preposti, compreso quello degli Enti Bilaterali, all’interno dei cantieri ove si svolgono i lavori sulla base dei dati omogenei forniti dalle Casse Edili.
L’adesione ai programmi di assistenza sul cantiere proposti dagli Enti bilaterali, da parte delle imprese e la sua concreta realizzazione saranno considerati elementi di riferimento per la programmazione dell’attività ispettiva.
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[tabby title=”Impegni delle parti sociali”]
Le parti si impegnano a proporre presso le sedi competenti, le necessarie modifiche legislative che permettano le indicate integrazioni nella notifica preliminare, il controllo della congruità (rilascio del durc) anche a fine lavori nell’ambito dei lavori privati compresi quelli effettuati in economia e la costituzione della Commissione provinciale di coordinamento.
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