Rateizzazioni – Le risposte ai vs. quesiti

Le Imprese che hanno dei debiti arretrati possono regolarizzare la propria posizione pagando il debito a rate e ricevendo il Durc positivo nel periodo della rateizzazione.

Le regole e i criteri sono state stabilite a livello nazionale (Comitato della Bilateralità).

L’Impresa:

  1. deve essere iscritta alla Cassa Edile/Edilcassa a cui chiede la rateizzazione da almeno dodici mesi;
  2. deve avere concluso da almeno dodici mesi le precedenti rateizzazioni attivate presso la stessa Cassa Edile;
  3. deve avere concluso positivamente tutte le ratizzazioni attivate in precedenza presso tutto il  sistema nazionale delle Casse Edili;
  4. deve essere in regola con gli obblighi derivanti dalla delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015, in particolare per quanto attiene alle norme riportate al  punto 2 (Ore denunciate);
  5. deve sottoscrivere un accordo sindacale aziendale, se del caso assistita dalla propria associazione, con la RSU se presente, oppure in assenza di questa, con tutte le OO.SS. territoriali, parti costitutive della Cassa Edile/Edilcassa, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta (requisito richiesto solo nel caso in cui la durata della rateizzazione vada oltre le scadenze utili per il pagamento agli operai degli accantonamenti nei termini previsti dai CCNL e dalla contrattazione collettiva integrativa territoriale)
  6. non deve risultare già morosa presso la Cassa Edile/Edilcassa per periodi precedenti per cui sia stata già attivata la procedura esecutiva;

L’impresa deve prestare idonee garanzie fideiussorie o una cambiale corredata da bollo di durata equivalente a quella del piano di rateizzazione.

L’impresa deve produrre la documentazione prevista nel 2018 dalle delibere n. 267 e n. 268 del Comitato di Gestione dell’Ente.

La domanda va presentare alla Cassa Edile e deve contenere:

  • L’impegno a versare le rate previste per la fascia di debito da rateizzare.
  • L’Impegno a sottoscrivere l’accordo sindacale, se dovuto, nei termini di 10 giorni dalla domanda.
  • L’impegno a prestare le idonee garanzie fideiussorie e la cambiale.
  • Il riconoscimento formale del debito contributivo verso la Cassa Edile e la rinuncia a successiva azione di opposizione nel caso in cui la Cassa Edile dovesse successivamente procedere, per mancato rispetto del piano di rateizzo, all’azione di recupero credito tramite azione esecutiva;
  • L’impegno alla correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa.
  • una autocertificazione dell’Impresa nella quale vengono dichiarate le eventuali rateizzazioni in essere presso altre Casse Edili/Edilcasse e il relativo valore economico;

La domanda, dopo la necessaria istruttoria, viene sottoposta all’esame del Comitato di Presidenza, che se ritiene ne delibera l’approvazione.

La procedura deve concludersi in un tempo massimo di 20 giorni.

A procedura ultimata, il Comitato di Presidenza deve comunicare al Comitato di Gestione la pratica concernente la dilazione del pagamento deliberata, inviandone copia alle parti sociali territoriali costituenti l’Ente;

Alla sottoscrizione della rateizzazione L’impresa viene considerata immediatamente in regola ai fini del DURC;

Il beneficio della rateizzazione decade in caso di:

  • mancato versamento delle rate alla scadenza
  • non correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa

La Cassa Edile attiva le procedure legali per il recupero dei crediti e per l’eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza alle parti sociali territoriali; l’impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale alla BNI.

L’Impresa decade dalla possibilità di richiedere nuove rateizzazioni.

Durata

massimo 6 mensilità

Importo rate

  • 1′ rata di importo pari a 1.500 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti
  • successive 5′ rate di pari importo

Esempio:

debito complessivo 5.000 euro in sei mesi, prima rata 1.500 euro + interessi e spese, ulteriori 5 rate da 700 euro + interessi e spese cadauna

Durata

massimo 12 mensilità

Importo rate

  • 1′ rata di importo pari a due ratei, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti
  • successive 11′ rate di pari importo

Esempio:

debito complessivo 15.000 euro in 12 mesi, un rateo (15.000:12= 1.250) + interessi e spese.

  • prima rata 2.500 euro + interessi e spese,
  • ulteriori 11 rate da (12.500 :11) 1.136,36 euro + interessi e spese cadauna

Durata

massimo 18 mensilità

Importo rate

  • 1′ rata di importo pari a tre ratei, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti
  • successive 17′ rate di pari importo

Esempio:

debito complessivo di 30.000 euro in 18 mesi: un rateo (30.000:18= 1.666,66) + interessi e spese

  • Prima rata pari a tre ratei, ovvero (1.666,66 x 3) 5.000 euro+ interessi e spese
  • Successive 17 rate: (25.000:17)1.470,59 euro+ interessi e spese

Durata

massimo 24 mensilità

Importo rate

  • 1′ rata di importo pari a quattro ratei, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti
  • successive 23′ rate di pari importo

Esempio:

debito di 50.000 euro in 24 mesi: un rateo (50.000:24=2.083,33)+ interessi e spese

  • Prima rata quattro ratei, ovvero (2.083,33 x 4) 8.333,33+ interessi e spese
  • Successive 23 rate: (41.666,67:23) 1.811,60+ interessi e spese

Durata

massimo 18 rate mensili

Qualora l’impresa oggetto della rateizzazione intenda riprendere l’attività, dovrà versare l’intera somma rimanente in un’unica soluzione.

No, secondo la ratio della norma, animata dallo spirito delle parti sociali di procedere, con la decorrenza del nuovo accordo, con regole nuove, si precisa che al fine della corretta applicazione degli intervalli non dovrà tenersi conto delle rateizzazioni già concesse e concluse positivamente presso la medesima Cassa, alla data del 10 settembre 2020. Si terrà conto, invece, della eventuale rateizzazione in corso a quella data

Le modalità operative sono quelle indicate nella circolare CNCE n. 28 dell’8 ottobre 2020 alla quale si fa esplicito rinvio.

Successivamente alla verifica in BNI dalla quale dovesse emergere l’irregolarità dell’impresa rispetto ad una Cassa Edile/Edilcassa, la Cassa procedente dovrà prendere contatto con quest’ultima per appurare che trattasi di rateizzazione non conclusa positivamente.

Le “spese” da inserire in quota parte in ciascuna rata sono tutte quelle sostenute e/o maturate in forza di attività legate al recupero credito comprese, quindi, quelle di natura legale e/o liquidate dal giudice in decreto ingiuntivo

Gli interessi di mora devono essere calcolati sull’intero importo del debito maturato nei confronti della Cassa, risultante della/e denuncia/e (GNF e contributi) afferenti le singole rate, rapportandoli alla data di scadenza di ciascuna rata.

Gli interessi di mora, calcolati sulle singole rate, dovranno essere riconosciuti al lavoratore unitamente alla corrispondente rata/rate versata/e a copertura del GNF

Il debito che l’impresa dovrà riconoscere all’atto della richiesta della rateizzazione è quello relativo al debito totale (accantonamenti e contributi) risultante dalle denunce, sul quale la Cassa andrà ad aggiungere gli interessi di mora e le eventuali spese.

La garanzia cambiaria richiesta è costituita dal vaglia cambiario.

Per ciò che concerne le modalità di acquisizione del titolo cambiario nella comunicazione CNCE n. 741 del 1° ottobre 2020 si sono ipotizzate tante cambiali quante sono le rate, ferma restando la possibilità di acquisire un’unica cambiale per l’ammontare del debito complessivo, tenendo presente le specificità tecnico/giuridiche del caso.

La possibilità di richiedere nuovamente una rateizzazione decorrerà dal momento in cui l’impresa avrà sanato la posizione debitoria per la quale si è determinata la decadenza dal beneficio

NO. Sul punto confrontare la comunicazione CNCE n. 747 del 27 ottobre 2020.

Si, purché sia delegato dall’impresa secondo le disposizioni di legge in materia.

La Cnce ha precisato che:

  1. Con particolare riferimento al punto a) del testo sulle rateizzazioni siglato lo scorso 10 settembre e, nello specifico, agli intervalli intercorrenti tra una rateizzazione e l’altra (almeno 12 mesi dopo le prime due rateizzazioni), si precisa che, secondo la ratio della norma, animata dallo spirito delle parti sociali di partire, con la decorrenza del nuovo accordo, con regole nuove, si precisa che la norma in questione ha validità per tutte le imprese, comprese quelle che abbiano già concluso, a tale data (10/09/2020), positivamente altre rateizzazioni presso la stessa Cassa. Si terrà conto, invece, ai fini dell’applicazione di tale norma della eventuale rateizzazione in corso a quella data.
  2. Con riferimento, poi, al punto h), in cui si precisa che l’impresa potrà accedere alla rateizzazione qualora non risulti già morosa presso la cassa Edile/Edilcassa per i periodi precedenti per cui sia stata già attivata la procedura esecutiva, tale preclusione deve intendersi riferita ai soli casi in cui la Cassa abbia già avviato la procedura esecutiva munita dell’apposito titolo esecutivo.
  1. La seconda parte della lett. a) del punto 1) dell’Accordo ” […] e, comunque, nello stesso intervallo temporale, deve aver concluso positivamente eventuali rateizzazioni presso altre Casse; a tal fine potrà essere richiesta la verifica in BNI”, deve intendersi nel senso che, qualora un’impresa, nel rispetto dei suddetti intervalli temporali, proceda a richiedere una nuova e ulteriore rateizzazione alla medesima Cassa, quest’ultima dovrà accertare che non sussistano eventuali altre rateizzazioni presso altre Casse non onorate dall’impresa; a tal fine, infatti, la lettera a) dell’Accordo prevede che la Cassa potrà procedere alla verifica in BNI.Laddove dalla consultazione in BNI dovesse emergere l’irregolarità dell’impresa presso altra Cassa, la Cassa destinataria della richiesta di rateizzazione, provvederà a contattare la Cassa dalla quale è emersa l’irregolarità per verificare l’esistenza di un’eventuale rateizzazione non onorata (cfr. anche FAQ n. 3) e negare, in caso di accertamento positivo, la concessione di un’ulteriore rateizzazione.
  2. La lett. a) va, inoltre, letta anche in combinato disposto con la lett. i) del medesimo Accordo dalla quale si evince che l’impresa stessa, all’atto della sottoscrizione della rateizzazione, deve autocertificare l’esistenza di altre rateizzazioni in essere presso altre Casse, specificandone il valore economico. La Cassa potrebbe sempre riservarsi la facoltà di fare gli accertamenti del caso anche mediante BNI.
  3. Imprese sospese e inattiveL’ultimo punto dell’accordo sulle rateizzazioni deve riferirsi a tutte quelle imprese che, all’infuori dei casi di sospensione di cui al punto 5 della delibera del comitato della bilateralità 2/2015 (sospensione giustificata) versino in una situazione di inattività al livello nazionale e abbiano un debito con una o più Casse. In tali casi, solo per non incorrere nella procedura forzosa, le parti sociali riconoscono la possibilità di rateizzare il debito dell’impresa in un massimo di 18 rate, anche senza le procedure e i requisiti di cui all’Accordo, prevedendo però che, in caso di eventuale ripresa dell’attività, l’impresa versi l’intera somma residuale per poter ottenere il Durc.Diversamente per quelle imprese che invece dopo una sospensione/inattività giustificata ex punto 5 del Comitato della bilateralità 2/2015 decidano di riprendere l’attività e ottenere il Durc, potranno beneficiare esclusivamente della rateizzazione ordinaria secondo le regole dell’Accordo del 10 settembre 2020