Regolamento degli adempimenti

(all. B all’Accordo Sindacale di rinnovo del C.Int. 2014)

  1. Presentare la domanda di iscrizione completa di tutti gli allegati previsti entro il giorno 10 del mese successivo al primo impiego in cantiere di dipendenti edili. Si intende completa la domanda presentata con firma del titolare/legale rappresentante e timbro della ditta, e corredata di visura camerale vigente, copia della carta di identità, modulo privacy, modulo IBAN, e-mail PEC.
  2. Comunicare con procedura D.N.L. l’apertura di un nuovo cantiere entro il giorno 10 del mese successivo a quello di primo impiego in cantiere dei dipendenti.
  3. Nel corso del lavoro, integrare con procedura D.N.L. i dati del cantiere indicando le variazioni intervenute relative alle imprese operanti, compresi i subappaltatori.
  4. Permettere l’accesso al cantiere al personale della Cassa Edile di Savona e ai tecnici dell’Ente Unificato per la Sicurezza e la Formazione, nonché al RLST ove previsto dal POS.
  5. Comunicare le variazioni societarie rilevanti nei rapporti con la Cassa Edile entro trenta giorni dall’avvenuto recepimento delle stesse da parte della Camera di Commercio. Si intendono rilevanti: l’indirizzo, il legale rappresentante e l’indirizzo e-mail pec.
  6. In caso di ricorso, nella denuncia MUT, di ore non lavorate appartenenti a categorie soggette alla preventiva autorizzazione da parte della Cassa Edile, inviare la richiesta di abilitazione entro il 5 del mese successivo a quello di lavorazione. L’adempimento si intende perfezionato solo se le domande risultano complete degli allegati giustificativi la richiesta.
  7. Per le sole Imprese in situazione di protratta sospensione dell’attività per oltre 6 mesi, evadere entro 30 giorni la richiesta di chiarimento pervenuta dalla Cassa Edile in merito alla prolungata attività senza dipendenti o  inattività della ditta, fornendo idonee motivazioni.
  8. Per le sole Imprese con sede fuori Provincia operanti con operai trasfertisti, presentare idonea documentazione attestante lo stato di trasferta dei dipendenti entro il giorno 10 del mese successivo.
  9. Conservare le credenziali di accesso ai servizi online (codice utenza e password) fornite all’atto della iscrizione.
  10. Trasmettere con procedura telematica nei termini comunicati dalla Cassa Edile, le scelte e le taglie dei lavoratori in forza beneficianti della prestazione vestiario.
  11. Per le sole Imprese estere operanti in distacco comunitario, consegnare all’atto della domanda di iscrizione tutta la documentazione comprovante l’esistenza dei requisiti di distacco e, successivamente, ogni 120 giorni aggiornare la medesima.
  12. Comunicare entro il giorno 20 del mese successivo la sospensione dell’attività lavorativa con dipendenti.
  13. Comunicare il nominativo del RLS aziendale, se nominato, entro 10 giorni dalla avvenuta elezione, allegando la relativa documentazione (verbale di elezione e attribuzione del ruolo aziendale).
  14. Comunicare il nominativo del nuovo RSL aziendale in caso di sostituzione della carica.
  15. Rispondere nei termini indicati dalla Società di Revisione del Bilancio della Cassa Edile, qualora la Società stessa, in sede di verifica a campione del saldo debiti e dei versamenti e accantonamenti operati nel corso dell’esercizio contabile, richieda all’Impresa la conferma dei dati.
  1. Presentare le denunce mensili (MUT) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di paga cui si riferisce. Nel caso in cui la scadenza coincidesse con un giorno festivo, o di sabato, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo utile.
  2. In caso di richiesta di rimborso per malattia/infortunio, indicare le date degli eventi (inizio e fine) conformi ai certificati medici, fatte salve le differenze dovute a successivi non accoglimenti o parziali accoglimenti da parte dell’INPS/INAIL.
  3. In caso in cui il ruolo di RSL sia ricoperto da un impiegato, comunicare la cessazione della carica in caso di licenziamento del soggetto e la sua eventuale sostituzione.
  4. Provvedere ai versamenti dovuti tramite Bollettino-freccia.
  1. Indicare nelle denunce MUT tutti i lavoratori dipendenti utilizzati e le relative ore suddivise nelle specifiche categorie.
  2. Versare il contributo Contrattuale Prevedi per tutti i dipendenti, compresi gli impiegati assunti con contratto edile.
  3. Effettuare tutti i versamenti di cui al presente articolo, unitamente a quelli indicati all’articolo 18, entro il mese successivo alla scadenza del periodo di paga al quale il versamento stesso si riferisce. Nel caso in cui la scadenza coincidesse con un giorno festivo, o di sabato, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo utile.

In caso di mancato o non corretto rispetto degli adempimenti in Cassa Edile entro i termini stabiliti, è previsto un sistema sanzionatorio variabile in relazione alla tipologia ed alla gravità dell’inadempienza.

Il sistema sanzionatorio prevede, nel caso di inadempienze di lieve entità (tipologia A), un  richiamo formale da parte della Cassa Edile. Se ripetuto, il richiamo darà luogo al temporaneo blocco dell’accesso al beneficio premiale eventualmente goduto.

In casi particolari, il Comitato di Presidenza della Cassa Edile, a suo insindacabile giudizio, potrà applicare una sanzione pecuniaria in misura fissa pari a €. 160,00.

Nel caso in cui l’Impresa incorra contestualmente in più inadempimenti di tipologia A, il Comitato di Presidenza valuterà la cumulabilità o meno delle singole sanzioni, anche ai fini dell’accesso ai benefici premiali.

L’applicazione della sanzione da parte del Comitato di Presidenza è contestabile da parte dell’Impresa, appellando la decisione di fronte al Comitato di Gestione dell’Ente, solo in caso di dimostrato errore (assenza della inadempienza).

Tutte le inadempienze relative a mancato o ritardato pagamento di contributi ed accantonamenti in Cassa Edile si intendono:

  • di media gravità (tipologia B) se l’importo del dovuto (capitale più interessi) risulta inferiore o uguale a €. 150,00.
  • di maggiore gravità (tipologia C) se l’importo del dovuto (capitale più interessi) è superiore a €. 150,00.

Le inadempienze di tipologia B comportano l’applicazione di una sanzione dello 0,75%  calcolata sull’imponibile contributivo.

Le inadempienze di tipologia C comportano l’applicazione di una sanzione dell’1,50% calcolata sull’imponibile contributivo.

In mancanza di presentazione della denuncia, e quindi in caso di debito indeterminabile, la sanzione verrà provvisoriamente calcolata considerando la  base imponibile dell’ultimo mese disponibile, fatti salvi i successivi accertamenti.

In caso di più inadempimenti di tipologia diversa, verrà applicata la sola sanzione di maggior valore economico.

Rientrano nella classificazione di media gravità (tipologia B) anche tutte le omissioni di bassa gravità (tipologia A) quando ripetute per tre volte in dodici mesi. Analogamente, le omissioni di media gravità (tipologia B) diventano di maggiore gravità (tipologia C) se ripetute per tre volte nei dodici mesi.

Rientrano nella classificazione di maggiore gravità (tipologia C) anche quelle riconducibili alle tipologie A e B, quando, a insindacabile giudizio della Cassa Edile, queste presentano carattere di dolo e sono finalizzate all’occultamento di notizie ed informazioni utili al recupero delle somme dovute, a nulla rilevando la buona fede dei professionisti eventualmente delegati.

A mero titolo esemplificativo, sono considerate inadempienze di maggiore gravità (tipologia C) la mancata  indicazione di un cantiere ripetuta per più di una mensilità; l’indicazione di cantieri e/o Committenti  falsi o inesistenti; l’indicazione di cantieri protrattisi per periodi posteriori al reale termine di ultimazione del lavoro;  la protratta indicazione di lavoratori presso magazzini, depositi e sedi delle Imprese, che, sottoposta a richiesta di chiarimento da parte della Cassa Edile, non venga giustificata con elementi oggettivi.

Nel caso di inadempienze di maggiore gravità (tipologia C), qualora l’Impresa denunci spontaneamente la situazione debitoria prima della contestazione o della richiesta da parte della Cassa Edile, e comunque non oltre 30 giorni dalla scadenza del debito contributivo, provvedendo a versare quanto dovuto entro i 30 giorni successivi alla autodenuncia, la sanzione verrà ricondotta alla tipologia di gravità inferiore (tipologia B).

Nel caso di versamenti eseguiti oltre la scadenza stabilita, sulle somme dovute sarà applicato l’interesse legale annuo aumentato di sette punti.

Nel caso di recupero retroattivo per omessa, errata o incompleta denuncia mensile MUT, la sanzione viene applicata relativamente a tutti i cantieri e ai lavoratori limitatamente al periodo di durata del cantiere.

Modalità della prestazione di cui all’art 16 del Contratto Integrativo al CCNL

La Cassa Edile di Savona, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, garantisce ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’art. 16 del Contratto Integrativo al CCNL la fornitura, due volte all’anno, del vestiario e delle calzature antinfortunistiche.

In occasione delle distribuzioni, l’Impresa iscritta alle cui dipendenze operino lavoratori in possesso dei requisiti richiesti inoltra alla Cassa Edile l’ordine di acquisto del materiale antinfortunistico.

La Cassa Edile, verificati i suddetti requisiti, inoltra al fornitore da essa individuato previa ricerca di mercato l’ordine di acquisto del materiale in forma cumulativa di tutti gli ordini pervenuti.

Il fornitore provvede alla consegna dei materiali direttamente all’Impresa, con contestuale emissione di una fattura di acquisto della merce, oltre IVA, intestata all’Impresa, la quale procede alla sua contabilizzazione e alla detrazione dell’imposta.

Il pagamento cumulativo lordo delle fatture di acquisto viene integralmente anticipato dalla Cassa Edile di Savona.

Contestualmente, la Cassa Edile, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, attribuisce alle singole Imprese, per ogni lavoratore che ha beneficiato della prestazione, la fornitura del vestiario, per un valore pari all’importo netto della fornitura, IVA esclusa. Tale prestazione, assimilabile a un contributo a favore del lavoratore, non è soggetta a IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. 633/1972.

La Cassa Edile, in occasione della denuncia mensile successiva al periodo di consegna, provvederà a imputare all’Impresa il credito relativo all’importo dell’IVA esposto in fattura e da essa corrisposto.

Tale importo viene esplicitato dalla Cassa Edile, nella denuncia contributiva, tra le voci di compensazione.