- Dal 1° ottobre 2014 è costituito il Fondo nazionale per l’Anzianità professionale edile – FNAPE.
- II FNAPE è gestito dall’Ente paritetico nazionale unico previsto dai C.C.N.L. 2014 del settore delle costruzioni (SBC).
- II FNAPE applicherà la normativa contenuta nel “Regolamento dell’anzianità professionale edile” previsto in tutti C.C.N.L.
- Dal mese di novembre 2014 i sistemi di trasmissione telematica delle denunce mensili, utilizzati da ciascuna Cassa Edile, invieranno al server FNAPE copia delle denunce, trasmesse alle Casse stesse, relative al mese di ottobre 2014.
- Le Casse Edili invieranno al server FNAPE, di norma con sistemi automatizzati dal proprio gestionale e comunque non oltre il trimestre successivo a quello di ricezione della denuncia, il dato relativo all’ avvenuto pagamento dei contributi relativi a ciascuna denuncia.
- Dalle denunce mensili coperte da contribuzione il Fondo, ai fini della gestione Ape, dovrà acquisire i seguenti dati:
- mese di competenza
- cassa edile
- lavoratore:
- nome e cognome
- livello di inquadramento
- codice fiscale
- data di nascita
- luogo di nascita
- ore registrate per ciascun lavoratore:
- lavorate
- malattia e infortunio
- festività
- congedi patemità/matemità
- congedi parentali
- congedo matrimoniale
- Ai fini della corresponsione della prestazione Ape del 2016, le Casse Edili trasmetteranno al server FNAPE il livello di erogazione maturato da ciascun lavoratore per la prestazione Ape 2015. Negli anni successivi al 2016 il FNAPE registrerà autonomamente il livello di erogazione di ciascun beneficiario.
- Allo scopo di verificare il possesso dei requisiti contrattuali necessari per il diritto alla prestazione Ape del 2016, il FNAPE acquisirà dalla Banca dati nazionale Ape le ore trasmesse per ciascun lavoratore dalle Casse Edili relativamente al periodo 1° ottobre 2013 – 30 settembre 2014.
I Fondo riceverà dalle Casse Edili, a partire dal mese di competenza Ottobre 2014, con le modalità previste dal paragrafo 3.3, i contributi relativi alla prestazione Ape secondo la “Tabella contributi” allegata all’accordo 1/7/2014.
Le Casse Edili richiederanno alle imprese, a decorrere dal 1° aprile 2015, il versamento di un “contributo minimo Ape” in cifra fissa, calcolato in ciascun territorio applicando la percentuale contributiva Ape prevista per la propria Cassa alla retribuzione relativa a:
Dal | al | n. ore minimo | Norma contrattuale |
---|---|---|---|
01/04/2015 | 31/03/2019 | 100 | Regolamento A.P.E. del 14/04/2015 |
01/04/2019 | 30/09/2022 | 130 | Accordo Nazionale del 03/04/2019 |
01/10/2022 | 30/09/2023 | 140 | Accordo Nazionale del 22/09/2022 |
01/10/2023 | 30/09/2024 | 150 | Accordo Nazionale del 22/09/2022 |
01/10/2024 | 160 | Accordo Nazionale del 22/09/2022 |
n. ore lavorate mensili minimo indicato nella tabella di cui sopra per ciascun operaio secondo la paga oraria indicata in denuncia.
(ad esempio: contributo 3,5% applicato su 1.000 (10 euro x 100 ore) = contributo mensile minimo di 35 euro).
dal | al | Valore ordinario del contributo minimo (per Savona) | Valore premiale del contributo minimo (per Savona) | a Fnape |
---|---|---|---|---|
01/04/2015 | 31/12/2017 | 35 €. | 35 €. | 35 €. |
01/01/2018 | 30/09/2022 | 56 €. | 56 €. | 56 €. |
01/10/2022 | 30/09/2023 | 50 €. | 25 €. | 50 €. |
01/10/2023 | 30/09/2024 | 54 €. | 27 €. | 54 €. |
01/10/2024 |
Il “contributo minimo Ape” non si applicherà nei seguenti casi:
- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- cassa integrazione, malattia o infortunio di durata non inferiore a 80 ore lavorative nello stesso mese come risultante da data certa (accordo sindacale per CIGS, domanda CIGO con successiva presentazione dell’ autorizzazione, certificazione telematica di malattia o infortunio, ecc.);
- ferie e permessi retribuiti di durata non inferiore a 80 ore lavorative nel mese (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).
- Le Casse Edili invieranno al Fondo i contributi riscossi, comprensivi del “contributo minimo” definito al paragrafo precedente, con una cadenza differita di 3 mesi (ad esempio: contributi di ottobre 2014 – riscossi a novembre – inviati al Fondo a febbraio 2015).
- Entro il mese di settembre di ciascun anno, le Casse Edili invieranno al Fondo gli importi Ape, relativi all’erogazione del precedente mese di maggio, non riscossi dai lavoratori. A tal fine il Fondo avvierà ulteriori ricerche per l’effettuazione del pagamento. Allo scopo di ridurre il fenomeno della mancata riscossione, dovrà essere reso obbligatorio l’utilizzo, quale modalità di pagamento, del codice IBAN o di carta prepagata o nei casi di dimostrata impossibilità, di assegno intestato al lavoratore. Con le medesime modalità le Casse Edili richiederanno al Fondo il rimborso di eventuali erogazioni relative ai casi di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro, così come previsto dal citato “Regolamento”.
Alla Cassa Edile che erogherà la prestazione, è assegnato il compito di porre in essere le necessarie azioni per rintracciare il lavoratore.
Resta fermo, in capo alle Casse Edili, il compito di esperire le azioni per il recupero dei crediti secondo le regole generali sulla materia.
Tali azioni saranno monitorate dal FNAPE.
- Nell’ipotesi di inadempimento o ritardo nel pagamento delle contribuzioni relative all’ Ape, da parte delle imprese, decorrenti dal 1 ottobre 2014 all’atto del recupero di dette somme, le Casse Edili dovranno dame tempestiva informativa al Fondo e trasferirne gli importi entro 10 giorni. Il Fondo provvederà ad inviare, entro 10 giorni, le somme necessarie alla Cassa Edile competente per il pagamento della prestazione, anche parziale.
- I flussi contributivi ricevuti dal FNAPE possono essere impiegati esclusivamente in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi.
- La prestazione Ape verrà erogata dalle Casse Edili. A tal fine ogni Cassa Edile riceverà dal Fondo, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati relativi ai nominativi dei lavoratori beneficiari e all’importo della prestazione da erogare per ciascun lavoratore, la somma complessivamente necessaria per corrispondere la prestazione stessa ai suddetti lavoratori e il nominativo della Cassa Edile che erogherà la prestazione, ovvero la Cassa Edile di provenienza, intendendosi per tale quella della circoscrizione dove insiste la sede legale/amministrativa o unità locale dell’impresa o il cantiere presso cui il lavoratore è assunto.
- Gli adempimenti fiscali relativi alla prestazione Ape, in relazione a quanto previsto al punto precedente, saranno in capo alla Cassa Edile che ne avrà effettuato l’erogazione.
- Per la verifica delle ore accreditate per ciascun lavoratore, le Casse Edili avranno la facoltà di consultare il server FNAPE tramite apposita procedura di abilitazione. Sarà successivamente introdotta la possibilità di accesso ai dati, relativi alla prestazione Ape dell’anno in corso, per i lavoratori iscritti al sistema delle Casse Edili.
Qualsiasi Cassa Edile, in considerazione di quanto sopra, potrà fornire ai lavoratori informazioni sulla specifica posizione Ape.
- Qualsiasi pattuizione territoriale derogatoria alle norme del Regolamento Ape, con l’entrata in vigore delle nuove regole Ape, è da considerarsi nulla.
- Ogni Ente è responsabile secondo le norme vigenti, per le fasi operative di propria competenza.
- Sono fatte salve le previsioni contrattuali nazionali contenute nei Regolamenti Ape e rispettivi C.C.N.L., non modificate dal presente Regolamento.
- Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di giugno 2015, al fine di verificare la corretta applicazione del presente Regolamento.