Prepensionamento (regolamento del fondo)

Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento e allegata tabella criteri

  1. In attuazione di quanto previsto dai C.C.N.L. del settore edile 18 luglio 2018, 31 gennaio 2019, 12 marzo 2019, a decorrere dal 1° ottobre 2018, è istituito, presso la CNCE, il Fondo nazionale prepensionamenti alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della Massa Salari denunciata e le cui prestazioni saranno erogate ai lavoratori per il tramite delle Casse Edili/Edilcasse.
  2. Le risorse versate saranno destinate ai lavoratori prossimi a:
    • pensione anticipata,
    • pensione anticipata precoci,
    • pensione di anzianità per lavori usuranti,
    • quota 100 (laddove prorogata);
    • ape sociale (laddove prorogata);

entro le date rispettivamente previste dalle normative vigenti ed entro i limiti di copertura annuale del fondo nazionale. Pertanto, le istanze volte a richiedere le prestazioni per accedere aI suddetti istituti che abbiano limiti temporali di vigenza saranno accolte solo laddove la suddetta scadenza sia successiva alla data presunta di accesso allo specifico “pensionamento”.

3.  Le somme già accantonate nelle Casse Edili/Edìlcasse territoriali a decorrere dal 1°ottobre 2010 quale contributo per i lavori usuranti (0,05% della retribuzione di cui agli specifici articoli dei predetti Ccnl, dalla suddetta data e 0,10% dal 1° ottobre 2012 e fino al 30 settembre 2018, al Fondo lavori usuranti), saranno interamente destinate al “Fondo. prepensionamenti” territoriale, per finanziare le domande di prepensionamento di ogni singolo territorio, ano ad esaurimento dell’importo accantonato.

4. II presente Regolamento detta le regole e le procedure per i soli lavoratori inquadrati con la qualifica di operai, da valersi per il funzionamento del fondo prepensionamenti nazionale e del fondo prepensionamenti territoriale, fino ad esaurimento di quest’ultimo.

  1. Possono accedere ai trattamenti di cui al punto 2 dell’art. 1, i lavoratori che si trovano esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a. fine del contratto a tempo determinato;

b. stipulazione di un accordo collettivo nell’ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223/91 seguito da apposito atto transattivo, limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento,

c) stipulazione di un accordo individuale in relazione ad un licenziamento per G.M.O. con i lavoratori interessati, seguito da apposito atto transattivo, anche limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento,

d. risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi ai sensi dell’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012.

2. Per ottenere le prestazioni di cui al successivo punto 4 i lavoratori debbono raggiungere ì requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi spettante, entro i limiti temporali stabiliti dal successivo punto 4.

3. II lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultava iscritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, corredata della seguente documentazione:

  • Ecocert o specifica certificazione Inps;
  • stima ipotetica della Naspi spettante;
  • ipotesi data presunta di pensionamento.

4. Laddove sussistano i requisiti di cui at punti precedenti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:

  • 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
  • 24 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
  • 18 mesi di integrazione al reddito, nell’ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

5. La misura della prestazione di integrazione al reddito è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.

6. La prestazione contributiva, nei limiti temporali di cui al punto 4, sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti, e previa richiesta, abbiano ottenuto l’autorizzazione dell’Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

L’importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall’inps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.

Restano fermi ì requisiti di legge per l’accesso e autorizzazione dell’Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ovvero:

  • almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
  • almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

7. Le prestazioni di cui al punto 4 saranno erogate esclusivamente previa autocertificazione da parte del lavoratore alla Cassa Edile/Edilcassa sul completo utilizzo di tutto il periodo di Naspi, nonché dell’apposito Modello C2 e saranno corrisposte direttamente dalla Cassa Edile/Edilcassa.

  1. Fermo restando quanto previsto dal punto 2 dell’art. 2 e fermi restando i requisiti per l’accesso alla contribuzione volontaria di cui al punto 6 dell’art. 2, i lavoratori interessati dovranno raggiungere gli ulteriori requisiti previsti per le prestazioni di cui al punto 2 dell’art. 1, sulla base dell’Ecocert rilasciato dall’Inps, entro i 12 o 18 o 24 mesi successivi all’esaurimento degli ammortizzatori sociali (Naspi o trattamento equivalente), a seconda della scelta effettuata dal lavoratore. I requisiti di cui al presente Regolamento dovranno essere perfezionati sulla base delle condizioni definite dalla normativa in vigore al momento della richiesta al Fondo.
  2. I lavoratori, per accedere alla prestazione, dovranno avere, sulla base della banca dati APE, un montante contributivo complessivo di almeno 2.100 ore negli ultimi 24 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, biennio da calcolarsi al netto dei periodi di cassa integrazione che, comunque, terrà conto della durata massima complessiva (30 mesi nel quinquennio mobile) di cigo e cigno prevista per le imprese edili dall’art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 148/2015.
  1. II lavoratore dovrà presentare apposita domanda (Fac-simile domanda allegato 1), alla Cassa Edile/Edilcassa di cui al punto 3 dell’art. 2.
  2. La Cassa Edile/Edilcassa che riceve la domanda verifica preliminarmente:
    1. la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2 dell’art. 3 presso la banca dati APE;
    2. la sussistenza della documentazione di accesso al requisito pensionistico nonché quella rilasciata dall’Inps, di cui al punto 3 dell’art. 2.
  3. La Cassa Edile/Edilcassa ricevente la domanda compila l’apposita scheda (Allegato 2) e la trasmette in via telematica alla CNCE.
  4. Sarà compito della CNCE stilare una graduatoria nazionale trimestrale (con i criteri definiti all’allegato n. 3), in base alle schede pervenute da ogni singola Cassa Edile/Edilcassa, ed accantonare le somme dovute al lavoratore presso la Cassa Edile/Edilcassa da cui è pervenuta la richiesta, entro le seguenti date: 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre.
  5. Le richieste non rientranti nella graduatoria del singolo trimestre avranno la priorità nel trimestre successivo.
  6. La Cassa Edile/Edilcassa competente erogherà al lavoratore, al termine del periodo di Naspi, mensilmente, entro la fine del singolo mese di competenza, la dovuta indennità economica di cui al punto 5 dell’art. 2.
  7. La Cassa Edile/Edilcassa erogherà la prestazione contributiva al lavoratore secondo le modalità stabilite al punto 6 dell’art. 2.
  8. Entro il 31 dicembre 2020 le Casse Edili/Edilcasse dovranno versare le risorse afferenti lo 0,20% accantonato dal 1° ottobre 2018 alla CNCE, che provvederà ad accantonarle nell’apposito fondo dedicato.
  9. II fondo inizierà ad erogare le prestazioni dal 1° aprile 2021.
  1. Le risorse accumulate fino al 30 settembre 2018 presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa nel Fondo lavori usuranti, saranno destinante alle prestazioni di cui al presente Regolamento fino al loro esaurimento e secondo le regole in esso esposte.
  2. II lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Croce per individuare la Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultano più contribuzioni, at fini Ape, nell’ultimo biennio, a tale Cassa Edile/Edilcassa dovrà quindi inviare l’istanza, corredata della seguente documentazione:
    1. Ecocert o specifica certificazione Inps;
    2. stima ipotetica della Naspi spettante;
    3. ipotesi data presunta di pensionamento.
  3. A tal fine, la CNCE indicherà al richiedente la Cassa Edile/Edilcassa competente.
  4. II fondo territoriale inizierà ad erogare le prestazioni dal 1° gennaio 2021 e, a tal fine, dal 1° dicembre 2020 le Casse Edili/Edilcasse provvederanno ad effettuare le graduatorie, sulla base delle istanze che saranno presentate dai lavoratori, tramite il Patronato, a decorrere dal 1° ottobre 2020.
  5. Eventuali residui potranno essere destinati, previo accordo territoriale, ad analoghe prestazioni volte ad agevolare il prepensionamento.
  6. Ai fini della presa in carico, da parte del fondo nazionale, delle istanze trasmesse dalle Casse Edili/Edilcasse, le stesse dovranno effettuare una rendicontazione, anche prospettica, delle risorse utilizzate per i prepensionamenti di spettanza del fondo territoriale, da trasmettere alla CNCE entro il 31 gennaio 2021. In assenza di detta rendicontazione, previa segnalazione alle pari sociali territoriali, le istanze trasmesse non potranno essere prese carico.
  7. E’ fatto divieto alla singola Cassa Edile/Edilcassa di utilizzare oltre il 50% delle risorse accantonate nel fondo territoriale per il prepensionamento, a favore dei lavoratori di un’unica impresa.
  1. II fondo nazionale opererà tramite le Casse Edili/Edilcasse che hanno inviato le domande.
  2. Le prestazioni si sospendono nel caso in cui il lavoratore lavori durante il periodo temporale integrato e riconosciuto dal fondo. A tal fine, il lavoratore dovrà presentare, ogni tre mesi dall’inizio dell’erogazione della prestazione, presso la Cassa Edile/Edilcassa che eroga la prestazione, apposita autocertificazione.
  3. Le prestazioni cessano in caso di decesso del lavoratore e non sono reversibili ai superstiti.
  4. Le prestazioni di cui al presente Regolamento sono riconosciute dalle Casse Edili/Edilcasse per agevolare l’accompagnamento alla pensione dei lavoratori ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a Fronte di modifiche normative o a causa di documentazioni incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garanti riconoscimento automatico della prestazione.
  1. II presente Regolamento è sperimentale ed è valido fino al 30 giugno 2022.
  2. In ogni caso le Parti si incontreranno periodicamente per monitorare l’andamento del Fondo e per verificare la sussistenza della normativa pensionistica vigente e, in caso di variazioni, apportare gli opportuni correttivi.