2023-09-21 Regolamento Fondo territoriale formazione per la qualifica del settore formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori

In attuazione e in applicazione di quanto previsto dall’Allegato 2, “Protocollo formazione e sicurezza”, del Ccnl e dall’Allegato IX Protocollo Formazione e sicurezza sul lavoro del C.C.N.L. delle Associazioni artigiane e sindacati del 4 maggio 2022, è istituito, al livello territoriale, presso la Cassa edile/Edilcassa locale, il “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori”, di seguito denominato Fondo, alimentato da un’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei predetti contratti collettivi nazionali fra le rispettive parti datoriali e le O.O.S.S.

Il fondo entra in vigore il 1′ ottobre 2023, con erogazione delle relative prestazioni a decorrere dal 1′ gennaio 2024.

  1. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento delle seguenti prestazioni a favore dei datori di lavoro, secondo la relativa ripartizione percentuale

Incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione dei contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui é iscritto l’operaio e previo svolgimento, attraverso gli Enti bilaterali del settore, da parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN) non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’importo dell’incentivo é determinato sulla base della durata del corso di formazione professionalizzante, come di seguito indicato:

durata corso in ore
Contributo in euro
fino a 8
150
tra 9 e 40
350
superiore a 40
500

A tale incentivo é destinato il 60% delle risorse del Fondo.

Incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente, nel caso in cui l’impresa denunci nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico, con arrotondamento all’unitá superiore in presenza di decimali pari o superiori a 5.

La Cassa Edile/Edilcassa competente é quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento.

A parità di operai iscritti, la Cassa Edile/Edilcassa competente é quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1′ livello.

Laddove previsto dal CCNL, la contrattazione territoriale di 2′ livello potrà prevedere meccanismi premiali migliorativi.

L’importo dell’incentivo, riconosciuto, una volta l’anno (per anno edile), a ciascun datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 3, sarà determinato come segue:

importo contributo in euro
per ogni operaio in organico di livello
40
2′ livello
45
3′ livello
50
4′ livello

A tale incentivo é destinato il 30% delle risorse del Fondo.

un “buono formazione” pari euro 100 per ciascun operai o, riconosciuto dalla Cassa Edile/Edilcassa competente pressa cui è iscritto l’operaio medesimo, da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN ), esclusivamente nei seguenti casi:

qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall’impresa non fosse erogato, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’impresa medesima, dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio pressa la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l’operaio, bensì da altra Scuola Edile/Ente unificato della medesima Regione o comunque di un territorio limitrofo;

qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall’impresa, erogato dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l’operaio, rientrasse tra quelli a pagamento previsti eventualmente dai CFN.

II “buono formazione” deve essere utilizzato entro 60 giorni dai riconoscimento dello stesso da parte della Cassa Edile/Edilcassa cui è iscritto l’operaio.

Resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di presentare alla Cassa Edile/Edilcassa l’attestato formativo entro 30 giorni dalla fine del corso.

A tale prestazione è destinate il 10% delle risorse del Fondo.

Nel caso il Mastro formatore Artigiano partecipi alla formazione pratica dei propri dipendenti, nei termini e nelle modalità previste dai CCNL Artigianato richiamato in premessa, sarà riconosciuta una premialità pari alla riduzione del 50% sul contributo al Fondo, dovuto per l’operaio formato per cui spetta l’incentivo di cui alla lett. a), per 18 mesi.

2. Ciascuna delle suddette prestazioni sarà riconosciuta nel limite delle risorse a tal fine a disposizione del Fondo, come individuate dalle percentuali sopra richiamate.

Le risorse destinate a ciascuna delle prestazioni richiamate alle lettere a), c) e d) del punto 1, eventualmente non utilizzate al termine di ciascun anno Cassa Edile/Edilcassa, dovranno essere impiegate, nella misura del 50%, per l’automatico ulteriore finanziamento della prestazione di cui alla lettera b) del medesimo punto 1 e, per il restante 50%, seconda quanto stabilito, nel rispetto delle finalità proprie del Fondo, con la contrattazione territoriale di secando livello o con accordi sindacali al livello territoriale.

Fermo restando quanto sopra, la contrattazione territoriale di 2º livello o accordi sindacali a livello territoriale potranno prevedere la destinazione delle risorse eventualmente non utilizzate ad incremento degli importi previsti rispettivamente dalle prestazioni di cui alle medesime lettere a), b), e) e d).

1. L’incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell’art. 2 (nonché quello di cui alla lett. d del medesimo punto 1, laddove spettante) sarà riconosciuto per i corsi di formazione professionalizzante svolti a decorrere dai 1º gennaio 2024 per gli operai con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche a tempo determinato (nel rispetto dei relativi limiti quantitativi previsti dai C.C.N.L.).

L’incentivo di cui sopra sarà riconosciuto a condizione dell’effettiva partecipazione del lavoratore al corso di formazione professionalizzante, nel rispetto della percentuale di frequenza minima a tal fine prevista dalla Scuola Edile/Ente unificato territoriale per lo specifico corso.

Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto l’incentivo per un numero di lavoratori formati non superiore alle seguenti percentuali della media dei lavoratori operai, iscritti presso la medesima Cassa Edile/Edilcassa, in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all’unità superiore nel caso di presenza di decimali:

dimensione impresa
n. massimo lavoratori beneficiari
fino 5 operai
100%
da 6 a 15 operai
5 operai + 50% dei restanti
da 16 a 50 operai
10 operai + 30% dei restanti
oltre50 operai
21 operai + 20% dei restanti

Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all’impresa potrà essere riconosciuto l’incentivo per la formazione di almeno 1 operaio, indipendentemente dai numero dei lavoratori operai occupati.

Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l’incentivo per un numero di lavoratori corrispondente alle percentuali massime indicate al punto precedente, un’ulteriore richiesta pressa la stessa Cassa Edile/Edilcassa per la prestazione di cui alla lett. a) potrà essere presentata decorsi 12 mesi dall’ultima compensazione, mentre un’ulteriore richiesta per la prestazione di cui alla lett. d), laddove spettante, potrà essere presentata decorsi 18 mesi dall’ultima compensazione.

2. La prestazione di cui alla lett. b) del punto 1 dell’art. 2 sarà riconosciuta, una volta l’anno (per anno edile), alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo la procedura per l’inserimento nella graduatoria descritta nel successive art. 4.

3. II “buono formazione”, di cui alla lett. e) del punto 1 dell’art. 2, sarà riconosciuto, nei limiti di seguito indicati, alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione della domanda seconda la procedura descritta nel successivo art. 4.

Fermo restando il rispetto dei relativi requisiti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione pressa il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto il “buono formazione” per un numero di operai da formare non superiore ai limiti individuati al comma 3 del punto 1 del presente articolo.

Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all’impresa potrà essere riconosciuto il “buono formazione” per almeno 1 operai o, indipendentemente dai numero dei lavoratori operai occupati.

Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato il “buono formazione” per un numero di lavoratori corrispondente al limite massimo di cui sopra, un’ulteriore richiesta pressa la stessa Cassa Edile/Edilcassa potrà essere presentata decorsi 12 mesi dai riconoscimento dell’ultimo “buono”.

4. Per tutte le prestazioni di cui all’art. 2 il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia alla data della richiesta che alla data della compensazione (o del riconoscimento del “buono formazione”), in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti a ciascuna delle predette date.

A tal fine, la Cassa Edile/Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese.

5. Ai fini del riconoscimento delle prestazioni di cui all’art. 2 saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione pressa la Cassa Edile/Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.

6. La priorità per l’accesso alla singola prestazione sarà determinata suIla base dei criteri dell’allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento.

A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro seconda l’ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.

1. L’incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell’art. 2 (nonché quello di cui alla lett. d del medesimo punto 1, laddove spettante) sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente pressa cui è iscritto l’operaio, a seguito di apposita richiesta del datare di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di inizio del corso formativo professionalizzante.

La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale l’effettiva partecipazione del lavoratore.

L’incentivo di cui alla lett. b) del punto 1 dell’art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente (come individuata alla medesima lett. b), a seguito di apposita richiesta del datare di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità.

La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente la sussistenza dei requisiti, previsti dalla citata lett. b), alla data della richiesta presentata dall’impresa, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Nel caso in cui il datare di lavoro abbia operai iscritti presso più Casse Edili/Edilcasse, nella richiesta dovrà dichiarare, per ciascuna di esse, il numero e il livello di inquadramento degli operai medesimi. Resta salva, in ogni caso, la facoltà della Cassa Edile/Edilcassa competente di verificare quanto dichiarato dai datare di lavoro.

II “buono formazione” di cui alla lett. e) del punto 1 dell’art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente pressa cui è iscritto l’operaio, a seguito di apposita richiesta del datare di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità.

La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata lett. c).

2. Con riferimento alle prestazioni di cui rispettivamente alle lettere a) e d), alla lett. b) e alla lett. c) del punto 1 dell’art. 2, per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dai 1 º ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dai 1 º aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

In fase di prima applicazione, per le graduatorie relative alle suddette prestazioni si farà riferimento alle domande presentate nel corso del trimestre 1 • gennaio – 31 marzo 2024.

3. Le istanze non accolte per incapienza delle risorse del fondo destinate alla specifica prestazione saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell’allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secando l’ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda.

4. La Cassa Edile/Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell’impresa per l’accesso alla prestazione, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione (o il “buono formazione”) all’impresa dai primo mese utile dall’accoglimento dell’istanza.

5. Le Casse Edili/Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente alla prestazione riconosciuta all’impresa.

6. Le parti nazionali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell’andamento delle prestazioni disciplinate dai presente Regolamento. Le Casse Edili/Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve. Le parti nazionali si incontreranno entro il 31 dicembre 2024. per esaminare !’andamento delle prestazioni, anche al fine di concordare conseguenti eventuali determinazioni.

Le prestazioni di cui al presente Regolamento si applicano esclusivamente alle imprese che versano il contributo dello 0,20%, in attuazione dei C.C.N.L. Ance-Coop e Artigiani.

Le parti confermano che, con riferimento al Protocollo Formazione e sicurezza del C.C.N.L. Ance-Coop del 3 marzo 2022 e del C.C.N.L. Artigiani del 4 maggio 2022, anche ai fini del paragrafo aggiunto rispettivamente all’art. 91 C.C.N.L. Ance, all’art. 75 C.C.N.L. Coop e all’art. 40 C.C.N.L. Artigiani, sono da intendersi corsi di formazione professionalizzante quelli non derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le parti ribadiscono che per i corsi di formazione derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, vanno comunque garantiti i corretti inquadramenti previsti dai C.C.N.L. e dalla legislazione vigente.

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