- In attuazione di quanto previsto dall’Allegato 4, del C.C.N.L. Ance-Coop-OO.SS. del 18 luglio 2018, dall’Allegato “P” del C.C.N.L. OO.AA-OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Ance-Coop-OO.SS. del 12 marzo a partire dal 1° ottobre 2018, per le Cassa Edile e dal 1 gennaio 2019 per le Edilcasse, è istituito, al livello territoriale, il “Fondo incentivo all’occupazione”, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei sopracitati accordi fra le rispettive pari datoriali e le OO.SS..
2. II fondo entra in vigore il 1° settembre 2020.
- II datore di lavoro, indipendentemente dal numero degli operai occupati, potrà richiedere alla Cassa Edile\Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla medesima Cassa Edile/Edilcassa, al fine di incentivare l’occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale. Tale incentivo sarà così strutturato:
- 600 euro riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto il lavoratore e previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuate.
- Fermo restando il suddetto incentivo, la Cassa Edile/Edilcassa riconoscerà anche un voucher formazione di euro 150 da spendere, presso le Scuole Edili del sistema, entro 180 giorni dall’assunzione, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, per un corso di formazione professionale (bonus formazione).
- L’impresa potrà scegliere tra i corsi e le attività formative già in programma nella Scuola Edile di riferimento o, in assenza, tra ì corsi e le attività formative in essere nelle Scuole Edili della Regione di appartenenza.
- Laddove l’impresa non trovasse un corso di formazione professionale che risponda alle sue esigenze, il valore del voucher di 150 euro sarà riconosciuto, anche previa presentazione dell’attestato di formazione effettuato presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione.
- Le eventuali risorse non utilizzate per il voucher formativo, nonché gli eventuali residui delle somme destinate all’incentivo dei 600 euro saranno utilizzati secondo le determinazioni delle parti sociali territoriali che, con appositi accordi, potranno anche prevedere che dette eccedenze siano finalizzate ad apposite iniziative territoriali che abbiano le stesse finalità o siano destinate a specifiche campagne promozionali finalizzate ad attrarre i giovani nel settore.
- L’incentivo sarà riconosciuto quale una tantum per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Cassa Edile\Edilcassa territoriale, nel limite delle risorse a disposizione del “Fondo incentivo all’occupazione”, costituito presso ciascuna Cassa Edile\Edilcassa, secondo le successive regole.
- Tale incentivo sarà cumulabile con altri incentivi previsti dalle normative vigenti e sarà subordinato, nell’ipotesi di prima assunzione nel settore, anche con apprendistato professionalizzante, all’effettuazione della formazione delle 16 ore prevista dal contratto.
- L’incentivo si applica per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato, effettuate dal 1° gennaio 2020.
- L’incentivo sarà riconosciuto per i lavoratori che, al momento dell’assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni).
- II datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia al momento della richiesta che al momento della compensazione, in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili\Edilcasse alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell’assunzione. A tal fine, la Cassa Edile\Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese. Per l’avvio del fondo si prenderanno, come detto, in considerazione le assunzioni formalizzate dal 1° gennaio 2020.
- Ai fini del riconoscimento dell’incentivo saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e deve risulta iscritto il lavoratore.
- La priorità per l’accesso alla primalità sarà determinata sulla base dei criteri dell’allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l’ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
- L’incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni.
- Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell’operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni, effettuato nei 6 mesi successivi, comporta il mancato riconoscimento dell’incentivo o la sua revoca, se già compensato, fatta eccezione per le ipotesi di lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell’arco dei 24 mesi.
- Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a disposizione presso ciascun fondo, all’Impresa Impresa potrà essere riconosciuto incentivo per un numero assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile\Edilcassa, con arrotondamento all’unità di superiore nel caso di presenza di decimali. Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all’impresa potrà essere riconosciuto l’incentivo per l’assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.
- Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l’incentivo per un numero di lavoratori corrispondente ai limiti massimi indicati al punto precedente, un’ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile\Edilcassa potrà essere presentata solamente decorsi 12 mesi dall’ultima compensazione.
- L’incentivo sarà riconosciuto una sola volta nel caso di assunzione dello stesso lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro.
- L’incentivo sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile\Edilcassa competente, a seguito di apposita richiesta da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di assunzione.
- Per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020, le istanze dovranno essere presentate entro il
30 settembre31 ottobre (1) Entro il 31 ottobre saranno effettuate le graduatorie e sarà trasmessa contestuale comunicazione alle imprese. - Per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edìle\Edilcassa (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1° aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
- Le istanze non accolte per incapienza del fondo saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell’allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l’ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
- La Cassa Edile\Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell’impresa per l’accesso all’incentivo, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione all’impresa dal primo mese utile dall’accoglimento dell’istanza.
- Le Casse Edili\Edilcasse sono tenute, una volta verificati ì requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente all’incentivo riconosciuto all’impresa.
- Le parti territoriali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell’andamento occupazionale. Le Casse Edili\Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve.
(1) Termine prorogato con successivo accordo