contributo R.L.S.T. – Le risposte ai vs. quesiti

Il contributo è pari allo 0,60% e si calcola sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’articolo 24 del CCNL 20 maggio 2004, compreso l’EDV (base contributiva Cassa Edile).

Ad alimentare uno specifico fondo finalizzato alla gestione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) che il Sistema Paritetico mette a disposizione delle Imprese sprovviste di proprio RLS.

Le Imprese Iscritte in Cassa Edile con un numero di dipendenti inferiore a 15 unità e non dotate al loro interno di un Rappresentante per la Sicurezza.

Tutte le Imprese che hanno meno di 15 dipendenti, sono esentate dal pagamento del contributo se trasmettono alla Cassa Edile l’apposito modulo con il quale viene dichiarato il certificato aziendale con alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Il modulo va ritrasmesso in occasione di ogni modifica intervenuta.

Resta inteso che le imprese con meno di 15 dipendenti sono tenute al pagamento del contributo, fino al momento dell’invio della documentazione.

Il contributo viene applicato in automatico nelle denunce MUT.

Dal
al
Imprese senza RLS interno
Imprese con RSL interno
01/01/2018
(vigente)
0,60%
0 %
01/10/2016
31/12/2017
0,55%
0 %
01/01/2007
30/09/2016
0,45 %
0 %
01/01/2002
31/12/2006
0,15 %
0,15 %
(n.b.: ai fini del calcolo del contributo fa fede la comunicazione o meno in Cassa Edile del RLS interno)