R.L.S.T. – I nominativi, la funzione e i compiti

Nominativo
Telefono cellulare
e-mail
Andrea Adami
340 96.74.596
Fabio Bertone
349 86.79.798
Marco Burrai
342.76.32.850
Nominativo
Telefono cellulare
e-mail
Andrea Adami
340 96.74.596
andrea.adami.rlst@fenealuil.it
Piero Amodei
349 86.79.798
amodei.rlstsv@gmail.com
Marco Burrai
342.76.32.850
burrai.rlstsv@gmail.com
Nominativo
Telefono cellulare
e-mail
Andrea Adami
340 96.74.596
andrea.adami.rlst@fenealuil.it
Piero Amodei
349 86.79.798
amodei.rltsv@gmail.com
Maurizio Turone
342 76.32.850
turone.rlstsv@gmail.com
Nominativo
Telefono cellulare
e-mail
Franco Addis
348 89.65.378
francoaddis@gmail.com
Piero Amodei
349 86.79.798
amodei.rltsv@gmail.com
Maurizio Turone
342 76.32.850
turone.rlstsv@gmail.com

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) di cui all’art. 47, comma 3, D.lgs. 81/08 è il soggetto che esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 47, comma 3, D.lgs. 81/08:

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.

ll rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:

  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  3. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  4. è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
  5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  7. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista di cui all’articolo 37;
  8. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  10. partecipa alla riunione periodica di cui all’art 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
  11. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  12. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Art. 35 del D.lgs.. 81/2008 – Riunione periodica

  1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
    a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
    b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
    c) il medico competente, ove nominato;
    d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
    a) il documento di valutazione dei rischi;
    b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
    c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
    d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
    protezione della loro salute.
  3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
    a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
    b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione
    della salute e sicurezza sul lavoro.
  4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà 65 Comma così modificato dall’art. 20 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 – S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015)
    del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
  5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Tutte le Imprese che si avvalgono del servizio svolto dal R.L.S.T. hanno l’obbligo di:

  • mettere a disposizione, per la consultazione, il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza almeno 10 giorni prima dell’inizio lavori ai sensi dell’art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  • permettere al R.L.S.T. l’accesso ai luoghi di lavoro per l’esercizio delle funzioni di consultazione e raccomandazione in tema di sicurezza; l’accesso ai luoghi di lavoro viene effettuato previa comunicazione all’Impresa da parte del R.L.S.T.
  • permettere tutti gli adempimenti previsti dall’art. 50 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le imprese che hanno comunicato alla Cassa Edile la nomina di un RLS interno sono esentate dal pagamento del contributo.

Decorrenza
Imprese che non hanno comunicato RLS interno
Imprese che hanno comunicato RLS interno
dal 01/01/2018 (vigente)
0,60%
0 %
dal 01/10/2016 al 31/12/2017
0,55%
0 %
dal 01/01/2007 al 30/09/2016
0,45 %
0 %
dal 01/01/2002 al 31/12/2006
0,15 %
0,15 %