Nominativo | Telefono cellulare | e-mail |
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Andrea Adami | 340 96.74.596 | |
Fabio Bertone | 349 86.79.798 | |
Marco Burrai | 342.76.32.850 |
Nominativo | Telefono cellulare | e-mail |
---|---|---|
Andrea Adami | 340 96.74.596 | andrea.adami.rlst@fenealuil.it |
Piero Amodei | 349 86.79.798 | amodei.rlstsv@gmail.com |
Marco Burrai | 342.76.32.850 | burrai.rlstsv@gmail.com |
Nominativo | Telefono cellulare | e-mail |
---|---|---|
Andrea Adami | 340 96.74.596 | andrea.adami.rlst@fenealuil.it |
Piero Amodei | 349 86.79.798 | amodei.rltsv@gmail.com |
Maurizio Turone | 342 76.32.850 | turone.rlstsv@gmail.com |
Nominativo | Telefono cellulare | e-mail |
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Franco Addis | 348 89.65.378 | francoaddis@gmail.com |
Piero Amodei | 349 86.79.798 | amodei.rltsv@gmail.com |
Maurizio Turone | 342 76.32.850 | turone.rlstsv@gmail.com |
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) di cui all’art. 47, comma 3, D.lgs. 81/08 è il soggetto che esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Art. 47, comma 3, D.lgs. 81/08:
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
ll rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista di cui all’articolo 37;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all’art 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Art. 35 del D.lgs.. 81/2008 – Riunione periodica
- Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. - Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute. - Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro. - La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà 65 Comma così modificato dall’art. 20 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 – S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015)
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione. - Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Tutte le Imprese che si avvalgono del servizio svolto dal R.L.S.T. hanno l’obbligo di:
- mettere a disposizione, per la consultazione, il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza almeno 10 giorni prima dell’inizio lavori ai sensi dell’art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- permettere al R.L.S.T. l’accesso ai luoghi di lavoro per l’esercizio delle funzioni di consultazione e raccomandazione in tema di sicurezza; l’accesso ai luoghi di lavoro viene effettuato previa comunicazione all’Impresa da parte del R.L.S.T.
- permettere tutti gli adempimenti previsti dall’art. 50 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Le imprese che hanno comunicato alla Cassa Edile la nomina di un RLS interno sono esentate dal pagamento del contributo.
Decorrenza | Imprese che non hanno comunicato RLS interno | Imprese che hanno comunicato RLS interno |
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dal 01/01/2018 (vigente) | 0,60% | 0 % |
dal 01/10/2016 al 31/12/2017 | 0,55% | 0 % |
dal 01/01/2007 al 30/09/2016 | 0,45 % | 0 % |
dal 01/01/2002 al 31/12/2006 | 0,15 % | 0,15 % |