(Faq. n. 2 Comunicazione Cnce n. 798 del 11/11/2021)
Al momento dell’inserimento del cantiere, l’impresa affidataria (anche non edile) dovrà indicare il valore complessivo dell’opera e il valore dei lavori edili sui quali sarà calcolata l’incidenza della manodopera.
Le attività non edili non rilevano, pertanto ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile.
I lavori edili sono individuati dall’art. 2 del D.M. 143/2021 e, comunque, sono tutti quelli riferiti a imprese inquadrate o inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore edile.