Sospensione/cessazione dell’attività – Le risposte ai vs. quesiti

L’Impresa é tenuta a comunicare con tempestività la sospensione dell’attività.

Le Imprese iscritte presso la Cassa Edile hanno, infatti, l’obbligo di tenere aggiornato il loro stato della loro operatività.

Un’Impresa si intende SOSPESA presso una Cassa Edile quando:

  • licenzia tutti i dipendenti (assenza di buste paghe)

(oppure)

  • trasferisce in modo duraturo la propria attività con dipendenti presso un altro territorio (sul quale è competente una altra Cassa Edile) e conseguente trasferisce la sua posizione presso quest’ultima.

Impresa che ha comunicato alla Cassa Edile la propria sospensione é dispensata dalla presentazione della denuncia mensile MUT.

La sospensione é uno stato temporaneo, che presuppone una successiva ripresa della attivitá.

Un impresa si definisce cessata quando, invece, quando non esercita più la propria attività. E’ uno stato definitivo.

No, l’impresa si definisce attiva avendo dipendenti inquadrati come operai in forza.

In questo caso l’impresa é comunque tenuta a presentare la denuncia mensile MUT.

Pur non avendo lavorato per il solo fatto di avere dei dipendenti – si trova nella condizione di dovere giustificare attraverso il MUT le ore di assenza dei propri lavoratori secondo la codifica prevista (CIG, permessi, ferie, assenze ingiustificate, malattia, ecc.).

La comunicazione va effettuata con tempestività e, comunque, prima del giorno di scadenza per l’invio della prima denuncia nominativa dei lavoratori occupati  (MUT) successiva al verificarsi dell’evento di sospensione o cessazione della attività. 

Di norma la comunicazione va pertanto inviata entro il giorno 20 del mese.

La omissione della comunicazione di sospensione/cessazione della attività  comporta la segnalazione alla B.N.I. (Banca dati Nazionale delle imprese Irregolari) ed è, conseguentemente, motivo di irregolarità in caso di successiva richiesta del DURC.

Questo si verifica in automatico ogniqualvolta l’Impresa interrompe l’invio mensile delle denunce MUT senza avere preventivamente comunicato il maturato diritto alla esenzione (stato di sospensione/cessazione).

Il regolamento della Cassa Edile di Savona prevede che l’omessa o tardiva comunicazione in Cassa Edile dia luogo a:

  • un richiamo formale
  • una sanzione pecuniaria in misura fissa pari a €. 160,00

Compilando via internet un apposito form reperibile sito istituzionale della Cassa Edile.

Clicca qui per compilare il modulo (form) di sospensione/cessazione dell’attività