La disponibilità annua per il complesso delle prestazioni sotto indicate ai punti “Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio” e “Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di patologia temporaneamente invalidante” corrisponde a € 250,00 per Iscritto.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e personale convenzionato da UniSalute per il Fondo Sanedil, le spese per le prestazioni erogate all’Iscritto vengono liquidate direttamente dal Fondo Sanedil alle strutture medesime con l’applicazione di un minimo non indennizzabile di € 25,00 per ogni ciclo terapia.
L’utilizzo di strutture sanitarie o a personale non convenzionato è consentito solo nel caso in cui l’Iscritto sia domiciliato o residente in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate.
Nel caso in cui l’Iscritto si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di un minimo non indennizzabile di € 25,00 per ogni ciclo terapia.
Nel caso in cui l’Iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, il Fondo rimborsa i ticket sanitari a carico dell’Iscritto con l’applicazione di un minimo non indennizzabile pari a € 10,00 per ogni ciclo terapia.
Tipologia di trattamento
In deroga a quanto previsto al Capitolo “Casi di non operatività del Piano” al punto 18, il Fondo provvede al pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici, a seguito di infortunio, esclusivamente a fini riabilitativi, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso, sempreché siano prescritte da medico “di famiglia” o da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da personale medico o professionista sanitario abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa.
Non rientrano in copertura prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico.
In deroga a quanto previsto al Capitolo “Casi di non operatività del Piano” al punto 18, il Fondo provvede al pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici, a seguito di patologia temporaneamente invalidante come da elenco sottostante, esclusivamente a fini riabilitativi, sempreché siano prescritte da medico “di famiglia” o da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da personale medico o professionista sanitario abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa.
Non rientrano in copertura prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico.
Elenco delle patologie in seguito alle quali è prevista la copertura:
- Malattie cardiovascolari temporaneamente invalidanti
- Malattie neurologiche temporaneamente invalidanti
- Interventi di protesizzazione temporaneamente degli arti
- Fratture patologiche di grado elevato temporaneamente inabilitanti