G.N.F. (Gratifica Natalizia Ferie) – Le risposte alle domande dei lavoratori

Ogni anno di norma entro il 30 luglio

L’operaio  matura  il  diritto  al  trattamento  economico  per  ferie  quando  il datore di lavoro provvede all’accantonamento presso la Cassa Edile degli importi relativi al trattamento economico per ferie dei suoi lavoratori dipendenti, calcolata sugli elementi della retribuzione, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le festività per il periodo 1 ottobre – 31 marzo.

La Cassa Edile paga il 100% delle quote accantonate nel periodo 1 ottobre – 31 marzo.

Ogni anno di norma entro il 10 dicembre.

L’operaio matura il diritto alla gratifica natalizia (altrimenti detta 13ª mensilità)  quando  il  datore  di  lavoro  provvede all’accantonamento  presso  la Cassa  Edile  degli  importi  relativi  alla  gratifica  natalizia  dei  suoi  lavoratori dipendenti, calcolata sugli elementi della retribuzione, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le festività per il periodo 1 aprile – 30 settembre.

La Cassa Edile paga il 100% delle quote accantonate nel periodo 1 aprile – 30 settembre.