Ogni anno di norma entro il 30 luglio
L’operaio matura il diritto al trattamento economico per ferie quando il datore di lavoro provvede all’accantonamento presso la Cassa Edile degli importi relativi al trattamento economico per ferie dei suoi lavoratori dipendenti, calcolata sugli elementi della retribuzione, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le festività per il periodo 1 ottobre – 31 marzo.
La Cassa Edile paga il 100% delle quote accantonate nel periodo 1 ottobre – 31 marzo.
Ogni anno di norma entro il 10 dicembre.
L’operaio matura il diritto alla gratifica natalizia (altrimenti detta 13ª mensilità) quando il datore di lavoro provvede all’accantonamento presso la Cassa Edile degli importi relativi alla gratifica natalizia dei suoi lavoratori dipendenti, calcolata sugli elementi della retribuzione, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le festività per il periodo 1 aprile – 30 settembre.
La Cassa Edile paga il 100% delle quote accantonate nel periodo 1 aprile – 30 settembre.