Sono buoni di lavori utilizzabili dai datori di lavoro occasionale per corrispondere la retribuzione a prestatori occasionali di lavoro.
Negli anni la legislazione è cambiata diverse volte e il tradizionale ambito di utilizzo del voucher (lavoro domestico, agricoltura, ecc.) è stato esteso a qualsiasi settore, seppur con varie limitazioni in termini di importo massimo annuo
Lo scopo di questo strumento è quello di contrastare il lavoro nero e difendere le categorie considerate più deboli nel mercato del lavoro.
Può essere usato da tali particolari categorie di lavoratori (pensionati, studenti, casalinghe, ecc.) oppure per particolari attività occasionali-accessorie (lavori domestici, giardinaggio, baby sitter, ripetizioni, ecc.)
Ricorrono ai vouchers anche le aziende nel settore del commercio o dell’agricoltura per prestazioni di lavoro che non devono superare i 7.000 € netti annui di retribuzione (se si parla di pensionati o cassaintegrati la cifra scende a €. 3.000. )
L’utilizzo del voucher garantisce il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi all’INPS e all’INAIL.
Lo strumento si presta come mezzo di elusione ed evasione delle norme fiscali e previdenziali.
Per utilizzare i voucher ci vuole un rapporto diretto tra committente utilizzatore e prestatore di lavoro, senza il tramite di intermediari legge (92/2012).
E’ esclusa la possibilità di intermediazione nel reclutamento e nella retribuzione di lavoratori per lo svolgimento di prestazioni a favore di terzi, come avviene nel contratto di appalto di manodopera o di somministrazione di lavoro interinale.
I presupposti ed, in particolare, la necessità di un rapporto diretto tra un committente e un lavoratore e la espressa esclusione della possibilità di ricorso ai “buoni lavoro” per lo svolgimento di prestazioni a favore di terzi, mediante appalto o somministrazione di lavoro, fanno si che i voucher possano trovare impiego in edilizia solo in casi molto particolari e specifici.
Si tratta dei lavori in proprio nel settore privato dove il Committente (appaltatore di sé stesso) decide di affidare direttamente determinate modeste lavorazioni ad un prestatore di opera. Vista la modesta dei lavori si tratta generalmente di opere di mera manutenzione ordinaria o straordinaria.
In tutti gli altri casi il ricorso ai Voucher (che è non ammesso) espone al rischio sanzionatorio.
Ad esempio, in un cantiere ove vi è la presenza di un appaltatore e aziende in subappalto, né l’appaltatore né i suoi subappaltatori possono fare ricorso al lavoro accessorio, perché costoro stanno eseguendo lavori per conto terzi (rispettivamente il Committente e l’Impresa appaltante). In tale evenienza il ricorso a prestatori di opera ingaggiati con i “buoni lavoro” si configurerebbe, infatti, come violazione del criterio del rapporto diretto.
Ove il voucher è ammesso, vanno rispettati i seguenti limiti economici:
- nell’arco dell’anno solare ogni prestatore può percepire un massimo di 2000 euro in buoni lavoro da uno stesso committente.
- i committenti imprenditori non possono servirsi di buoni lavoro per una cifra superiore ai 2000 euro annui.
Atteso che il lavoro a mezzo di Voucher non si configura quale rapporto di lavoro subordinato soggetto al Contratto dell’Edilizia, il medesimo non è soggetto a nessun adempimento (iscrizione, versamento, denuncia) in Cassa Edile.