1. Sono interamente assoggettate ai contributi previdenziali di legge, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, le somme accantonate alla Cassa Edile a titolo di retribuzione differita (Ferie e Gratifica Natalizia), al pari delle retribuzioni di cui all’Art. 12 della Legge 30/4/69, nº 153 e successive modifiche.
  2. Sono assoggettate ai contributi previdenziali di legge, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, soltanto nella misura del 15% (ai sensi dell’Art. 9 della Legge 1/6/91, nº 106)  le somme versate alla Cassa Edile per tutti gli altri titoli, che non siano retribuzione.
  3. Sono esenti da ogni contributo previdenziale le somme versate alla Cassa Edile a titolo di Quote di Adesione Contrattuale (a carico dell’Impresa e a carico del lavoratore).
  4. E’ detraibile dal reddito previdenziale il contributo Cassa Edile a carico del Lavoratore (0,375% ordinario e premiale)

Il D.Lgs. 2 settembre 1997, art. 6, comma 6 dispone:

“Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.”